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ACCESSO AGLI ATTI

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Questo servizio è collegato ai seguenti Eventi della vita: Diritto di informazione

Secondo quanto stabilito dalla Legge 241/90, ogni cittadino, sia come singolo che come portatore di interessi diffusi o pubblici, ha diritto di essere informato, di avere accesso, di prendere visione ed avere copia di ogni atto e procedimento promosso dalla Pubblica Amministrazione che lo riguardi direttamente.

Perchè si possa accedere agli atti, il richiedente deve avere riguardo al procedimento "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" (art. 22 lett. b), fatto salvo il diritto alla tutela della privacy di eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento. Nel caso in cui il procedimento di cui si richiede l'accesso coinvolga più soggetti, il DPR 184/06 prevede che gli eventuali controinteressati vengano informati per iscritto della richiesta di accesso. Il controinteressato ha facoltà di opporsi entro 10 giorni dallla ricevuta della comunicazione di accesso.

Sono comunque disponibili per l' immediata consultazione:

  • tutti gli atti pubblicati all'albo pretorio (delibere di Giunta e Consiglio, determinazioni, ordinanze ecc.);
  • lo statuto del Comune, delle Aziende Comunali e delle Società Comunali;
  • i regolamenti;
  • le relate delle concessioni edilizie rilasciate nell'anno in corso.
A CHI RIVOLGERSI:
Servizio Innovazione e Sponsor
Tel: 0331 526.270
Fax: 0331 526.283
Email: informazione@comune.castellanza.va.it

Settore Comunicazione, Informazione, Innovazione - Ufficio Relazioni con il Pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30; lunedì e giovedì dalle 15 alle 17; mercoledì dalle 15 alle 18.

Responsabile del procedimento: dott. Giampiero Amoroso (0331 526.270)

COSA OCCORRE:

E' necessario presentare domanda scritta adeguatamente motivata e in cui sia espresso in modo evidente a che titolo viene richiesto l'accesso agli atti. La domanda, che può essere inoltrata tramite l'apposito modulo o sulla base della traccia da esso fornita (purchè riporti tutte le informazioni necessarie), è in carta libera.

Le richieste di accesso alle pratiche edilizie comprese nell'arco cronologico 1947 -1994 devono invece essere presentate secondo le modalità descritte nell'apposita scheda (vedi qui).

Nel caso in cui sia presente un controinteressato, cioè un terzo soggetto a cui la documentazione richiesta si riferisce, il richiedente deve indicarne i riferimenti (nome,cognome e indirizzo): il Comune, come illustrato sopra, ha infatti l'obbligo di comunicare a quest'ultimo che è in corso una richiesta di accesso di atti che lo riguardano.

A titolo puramente esemplificativo, si intende per controinteressato:

  • il proprietario della casa di cui un affituario richiede documentazione per la tutela di un proprio interesse (pagamento tassa rifiuti, agibilità di locali, contenziosi di varia natura ecc.);
  • il proprietario di un appartamento di un condominio il cui amministratore richiede atti per la verifica dei millesimi di proprietà;
  • il venditore di un immobile di cui il probabile acquirente richiede documentazione prima dell'acquisto;
  • ecc...

Se la domanda viene inoltrata via fax o posta elettronica, è necessario allegare la fotocopia/scansione della carta di identità. In caso inoltre di richiesta presentata da un professionista per conto di soggetti terzi, è necessario allegare una delega firmata dal diretto interessato.

Si sottolinea che:

  1. non verranno accolte le domande con motivazione generica o da cui non sia possibile individuare se il richiedente ha pieno diritto ad accedere agli atti di suo interesse;
  2. il modulo deve essere compilato in ogni parte contrassegnata con l'asterisco. In caso contrario, la domanda viene respinta d'ufficio indipendentemente dal merito.
TEMPI:

Il Comune ha 30 giorni di tempo per consentire o negare l'accesso agli atti, salvo interruzioni dei termini dovuti a richieste di integrazioni (domande non precise, in cui non è chiaro il titolo del richiedente o a che tipo di documentazione si richieda l'accesso).

La comunicazione agli eventuali controinteressati non sospende i termini del procedimento.

COSTI:

Per ogni accesso agli atti è richiesto un diritto fisso di € 5,20 a cui si aggiungono i costi di riproduzione e copia, i cui importi sono i seguenti:

  • € 0,15 per formato A4 b/n;
  • € 0,20 per formato A4 colore;
  • € 0,25 per formato A3 b/n;
  • € 0,40 per formato A3 colore.

Entrambe le tariffe si applicano per un numero di copie superiore a 5.

Nel caso di riproduzioni di altri formati, non eseguibili con attrezzature nella dotazione ordinaria (es. planimetrie), il richiedente corrisponderà l'importo di riproduzione direttamente alla copisteria che effettuerà la copia.

Il corrispettivo per la copia di rapporti di incidenti stradali è invece stabilito per lanno 2012 in € 18,00 (vedi scheda incidenti stradali).

Il pagamento può essere effettuato:

  • versamento diretto c/o l'Ufficio Tributi (negli orari di apertura al pubblico) previo ritiro del modulo di pagamento all'URP;
  • bonifico Bancario intestato a : COMUNE DI CASTELLANZA -Tesoreria Comunale - Viale Rimembranze, 4 -21053 CASTELLANZA (VA) -C.F.: 00252280128 - COD. IBAN: IT82L0569650120000000419X00;
  • pagamento online tramite il sistema ScrignoPagoFacile (la pagina è raggiungibile anche dal banner nella colonna di destra dell'homepage) gestito dalla Tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio; negli appositi menu a tendina è necessario specificare, oltre all'ente destinatario, il tipo di pagamento (nel caso in questione occorre selezionare "DIRITTI DI SEGRETERIA")
  • versamento su Conto Corrente Postale n. 19920214 intestato a Tesoreria Comunale Comune di Castellanza.

 

NORME COMUNALI O SUPERIORI:
  • Legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi"
  • DPR 12.4.2006 n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"

I testi di legge sono disponibili al seguente indirizzo: www.normattiva.it

NON TUTTI SANNO CHE:

L'esercizio del diritto di accesso vale non solo per la Pubblica Amministrazione (Stato ed Enti Locali), ma anche per i soggetti di diritto privato "per la loro attività di pubblico interesse" (L. 241/90 art. 22 lett. e).

Qualora il controinteressato si opponesse con valide e motivate ragioni scritte ad una richiesta che lo vede coinvolto, il comune procede, nel rispetto della normativa vigente in materia ed eventualmente richiedendo integrazioni o convocando le parti, a valutare quale posizione sia giuridicamente prevalente, dando così seguito e conclusione al procedimento.


Documenti / Moduli / Regolamenti disponibili:
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    modulo di richiesta di accesso agli atti (1261 downloads)