Con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122 in data 31/07/2010, l'istituto della DIA (Denuncia di inizio dell'Attività) è stato sostituito dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la quale consente l'immediato avvio dei lavori sotto la responsabilità dei soggetti che sottoscrivono la segnalazione.
All' Amministrazione comunale competente è assegnato il termine di sessanta giorni per effettuare le verifiche sulla regolarità della pratica.
Quando può essere presentata
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) può essere presentata alternativamente al permesso di costruire e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo i seguenti casi:
Il comunicato regionale dell'8.10.2011 ha specificato gli ambiti di intervento in cui è possibile ricorrere alla SCIA. Si tratta in particolare di:
Prima di avviare la procedura si consiglia di consultare il copmetente ufficio per i detagli tecnici.
Settore Governo del Territorio - Servizio Pianificazione Attuativa / Edilizia Privata (viale Rimembranze, 4) nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 11 alle ore 12.30; Mercoledì dalle 15 alle ore 18.
Responsabile del Procedimento: Arch. Antonella Pisoni (tel. 0331 526.278).
Il pagamento degli oneri di urbanizzazione può essere rateizzato se il loro importo è considerevole; l'eventuale rateizzazione viene concordata al momento della definizione degli oneri. In questo caso, viene richiesta la costituzione di una polizza fidejussoria a garanzia dei pagamenti e/o della realizzazione delle opere, che verrà svincolata al termine del pagamento completo delle rate e degli interessi maturati. Lo svincolo della polizza avviene su richiesta dell'interessato.
L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della segnalazione.
All'Amministrazione comunale competente è assegnato il termine di sessanta giorni per effettuare le verifiche sulla regolarità della pratica.
L'importo dei diritti di segreteria è di € 58,00 (salvo conguaglio calcolato dagli uffici comunali in relazione alla consistenza dell'intervento ) e può essere corrisposto tramite:
DPR 06.06.2001 n. 380, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
Legge Regionale 11.03.2005 n.12 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio"
Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
Il testo di legge è disponibile al sito www.normattiva.it
La mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel Titolo IIV Capo II del DPR 380/2001.
Il Comune, qualora entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA accertasse una carenza di requisiti e presupposti necessati allo scolgimento dell'attività, può:
Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire solo in presenza di pericolo di danno per il patriomnio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.