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CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

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Questo servizio è collegato ai seguenti Eventi della vita: Sanzioni Amm.ve

Il pagamento di una contravvenzione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale nei seguenti modi:

  1. presso un ufficio postale con versamento su ccp n. 18078212 intestato a Comando di Polizia Municipale Castellanza indicando nella causale il numero e la data del verbale nonchè la targa del veicolo;
  2. presso la tesoreria comunale (Banca Popolare di Sondrio - agenzia di Castellanza, via Matteotti 2) presentando la copia del verbale.

E' possibile presentare ricorso al Prefetto di Varese oppure al Giudice di Pace di Busto Arsizio entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

A CHI RIVOLGERSI:
Servizio Territorio e Ambiente
Tel: 0331 526.245
Fax: 0331 500.940
Email: polizia.municipale@comune.castellanza.va.it

Settore Polizia Locale nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 15 alle 18; martedì, giovedì, sabato dalle 9.30 alle 13.

Per i verbali: Servizio Polizia Stradale - Responsabile : Commissario Aggiunto Massimo Garatti.

Per i ricorsi: Servizio Ambiente e Territorio - Responsabile: Commissario Aggiunto Marco Gorrasi.

Data l'articolazione in turni degli orari di servizio, qualora fosse necessario ottenere ulteriori chiarimenti si consiglia di prendere appuntamento con il responsabile del procedimento.

COSA OCCORRE:

L'iter da seguire per presentare un ricorso è il seguente:

  • al Prefetto: seguendo la traccia proposta e spiegando le ragioni per le quali si ritiene di non dover pagare la contravvenzione. Il ricorso può essere consegnato a mano direttamente al Prefetto oppure al Corpo di olizia Locale di Castellanza. E' inoltre possibile inviarlo tramite raccomandata RR (alla Polizia Locale oppure al Prefetto);
  • al Giudice di Pace: seguendo la traccia proposta, inviando il ricorso direttamente alla Cancelleria del Giudice di PAce di Busto Arsizio (a mano o tramite raccomandata RR).

 

COSTI:

Dal 01/01/2010 la presentazione del ricorso è soggetta al pagamento di:

  1. € 30,00 + € 8,00 di marca da bollo per sanzioni fino a € 1.100,00;
  2. € 70,00 + € 8,00 di marca da bollo per sanzioni da € 1.101,00 a € 5.00,00;
  3. € 170,00 + € 8,00 di marca da bollo per sanzioni oltre € 5.000,00 e per importi indeterminati, sanzioni accessorie o provvedimenti relativi al veicolo (sequestri, fermi amministrativi, sospensioni della patente ecc).

 

NON TUTTI SANNO CHE:

Oltre alle modalità indicate nel verbale, le multe possono essere pagate online tramite il sistema ScrignoPagoFacile (la pagina è raggiungibile anche dal banner nella colonna di destra dell'homepage) gestito dalla Tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio; negli appositi menu a tendina è necessario specificare, oltre all'ente destinatario, il tipo di pagamento (nel caso in questione occorre selezionare "CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA S")

NOTE:

Ricorsi inoltrati al Prefetto

Se il ricorso viene accolto, il Prefetto emette il provvedimento di archiviazione. Altrimenti, entro 120 giorni dalla ricezione dle ricorso viene emessa un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della metà del massimo edittale (cioè l'importo massimo stabilito) della sanzione. Tale importo dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla notifica, che a sua volta deve pervenire entro 150 giorni dall'ordinanza. Contro tale provvedimento è possibile presentare un ulteriore ricorso al Giudice di Pace.

 

Ricorsi inoltrati al Giudice di Pace

Viene fissata l'udienza per la discussione della causa, alla quale il ricorrente è obbligato a presenziare personalmente o assistito da un avvocato, pena rigetto del ricorso. Può essere determinata la sospensione o meno del procedimento. In occasione dell'udienza il Giudice di Pace decide se annullare il verbale accogliendo il ricorso, ovvero se confermare il verbale rigettandolo. In quest'ultimo caso il Giudice di Pace può decidere di applicare una sanzione compresa tra il minimo ed il massimo edittale. La sentenza è appellabile presso il Tribunale di Busto Arsizio ovvero ricorribile alla Corte di Cassazione. Se il ricorso viene rigettato, il pagamento deve essere effettuato secondo i criteri indicati nel verbale tenendo conto che, nel caso di sospensione dei termini del procedimento, il periodo per il pagamento della sanzione originaria si considera sommando i giorni compresi tra la notifica/contestazione del verbale e l'emissione del provvedimento di sospensione a quelli successivi al deposito della sentenza (o alla lettura del dispositivo se il ricorrente è presente all'udienza).


Documenti / Moduli / Regolamenti disponibili:
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    traccia per la presentazione di un ricorso al Prefetto (1876 downloads)

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    traccia per la presentazione di un ricorso al Giudice di Pace (1802 downloads)