Il pagamento di una contravvenzione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale nei seguenti modi:
E' possibile presentare ricorso al Prefetto di Varese oppure al Giudice di Pace di Busto Arsizio entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.
Settore Polizia Locale nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 15 alle 18; martedì, giovedì, sabato dalle 9.30 alle 13.
Per i verbali: Servizio Polizia Stradale - Responsabile : Commissario Aggiunto Massimo Garatti.
Per i ricorsi: Servizio Ambiente e Territorio - Responsabile: Commissario Aggiunto Marco Gorrasi.
Data l'articolazione in turni degli orari di servizio, qualora fosse necessario ottenere ulteriori chiarimenti si consiglia di prendere appuntamento con il responsabile del procedimento.
L'iter da seguire per presentare un ricorso è il seguente:
Dal 01/01/2010 la presentazione del ricorso è soggetta al pagamento di:
Oltre alle modalità indicate nel verbale, le multe possono essere pagate online tramite il sistema ScrignoPagoFacile (la pagina è raggiungibile anche dal banner nella colonna di destra dell'homepage) gestito dalla Tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio; negli appositi menu a tendina è necessario specificare, oltre all'ente destinatario, il tipo di pagamento (nel caso in questione occorre selezionare "CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA S")
Ricorsi inoltrati al Prefetto
Se il ricorso viene accolto, il Prefetto emette il provvedimento di archiviazione. Altrimenti, entro 120 giorni dalla ricezione dle ricorso viene emessa un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della metà del massimo edittale (cioè l'importo massimo stabilito) della sanzione. Tale importo dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla notifica, che a sua volta deve pervenire entro 150 giorni dall'ordinanza. Contro tale provvedimento è possibile presentare un ulteriore ricorso al Giudice di Pace.
Ricorsi inoltrati al Giudice di Pace
Viene fissata l'udienza per la discussione della causa, alla quale il ricorrente è obbligato a presenziare personalmente o assistito da un avvocato, pena rigetto del ricorso. Può essere determinata la sospensione o meno del procedimento. In occasione dell'udienza il Giudice di Pace decide se annullare il verbale accogliendo il ricorso, ovvero se confermare il verbale rigettandolo. In quest'ultimo caso il Giudice di Pace può decidere di applicare una sanzione compresa tra il minimo ed il massimo edittale. La sentenza è appellabile presso il Tribunale di Busto Arsizio ovvero ricorribile alla Corte di Cassazione. Se il ricorso viene rigettato, il pagamento deve essere effettuato secondo i criteri indicati nel verbale tenendo conto che, nel caso di sospensione dei termini del procedimento, il periodo per il pagamento della sanzione originaria si considera sommando i giorni compresi tra la notifica/contestazione del verbale e l'emissione del provvedimento di sospensione a quelli successivi al deposito della sentenza (o alla lettura del dispositivo se il ricorrente è presente all'udienza).