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Chiarimenti relativi all'applicazione del DPCM del 1° Marzo 2020 in materia di attività sportive

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Sport - ha emesso un avviso per chiarire le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM del 1° Marzo 2020 precisando che per quanto riguarda le misure previste all'art. 2 in materia di sport:

  • L’art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino al 08 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all’allegato 1 (zona rossa) dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.
  • La sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell’attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l’attività motoria in genere, svolta all’interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza