1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
testata per la stampa della pagina

Contenuto della pagina

Emergenza coronavirus - Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 04.04.2020

Regione Lombardia ha emanato un'ordinanza che prevede ulteriori restrizioni sul territorio regionale

 

Nella giornata di Sabato 4 Aprile 2020 Regione Lombardia ha emanato l'ordinanza n. 521  "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19"
In particolare,  allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1. Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive:

  1. Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio,  utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  2. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  3. resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  4. nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  5. sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti.

2. Commercio al dettaglio
In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti attività:

  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
  • Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020
  • È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • E' vietata nei giorni festivi e prefestivi  la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:  computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati - apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati - articoli per l'illuminazione - ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico -  ottica e fotografia
  • L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, è consentito ad un solo componente per
  • nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  • Gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;
  • Si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
  • La consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  • Sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;

3. Attività di somministrazione di alimenti e bevande: sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

4. Altre attività economiche:  si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020 con le eccezioni indicate nell'ordinanza stessa.

5. Pubbliche amministrazioni: per le pubbliche amministrazioni si raccomanda di adottare ed osservare per il personale che presti servizio in presenza forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili; sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione. Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti; adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani; la messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici); qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine;limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile; contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Le disposizioni previste nell'ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 producono effetto dal 05.04.2020 al 13.04.2020

In allegato l'ordinanza