testata per la stampa della pagina

Emergenza coronavirus - Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11.04.2020

Regione Lombardia ha emanato un'ordinanza che prevede ulteriori restrizioni sul territorio regionale

 

Nella giornata di Sabato 11 Aprile 2020 Regione Lombardia ha emanato l'ordinanza n. 528  " ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19"
In particolare,  allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1. Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive:

  1. Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio,  utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  2. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  3. resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  4. nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  5. sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti.

2. Commercio al dettaglio
Si richiama quanto previsto nelle ordinanze regionali 521 e 522

3. Attività di somministrazione di alimenti e bevande: sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

4. Altre attività economiche:  si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 aprile 2020,  con le eccezioni indicate nelle ordinanze rwegionali 521 e 522;


5. Pubbliche amministrazioni: per le pubbliche amministrazioni si raccomanda di adottare ed osservare per il personale che presti servizio in presenza forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili; sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione. Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti; adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani; la messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici); qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine;limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile; contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Le disposizioni previste nell'ordinanza n. 528 del 11 aprile 2020 producono effetto dal 14.04.2020 al 03.05.2020

In allegato l'ordinanza


 (116.58 KB)Ordinanza n. 528 del 11.04.2020 (116.58 KB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito