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Emergenza coronavirus - Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30.04.2020

 

Con l'ordinanza 537 del 30.04.2020 "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19” Regione Lombardia ha adottato misure più restrittive rispetto a quanto previsto dal DPCM del 26 aprtile 2020 in considerazione del dato epidemiologico regionale di gran lunga superiore al dato nazionale e per i garantire la profilassi rispetto ad un’emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1. Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. Commercio al dettaglio

  1. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  2. si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
  3. i mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare dai comuni competenti per territorio le  misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza;
  4. i mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite e con l'adozione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza;

3.  Altre attività economiche

  • è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);
  • è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
  • è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

Le disposizioni dell'ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020 producono i loro effetti dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020

In allegato l'ordinanza