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Emergenza coronavirus - Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 Maggio 2020

 

Con l'ordinanza 539 del 03.05.2020 "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19” Regione Lombardia ha inteso chiarire e precisare alcune misure in tema di attività da svolgere all'aperto.

1. Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina
ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità.
Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo
l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.

2. Spostamenti delle persone fisiche

È consentito nell’ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle
condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.

3. Pesca sportiva ed amatoriale
E’ consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale.

4. Navigazione di imbarcazioni private
È consentita la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni
sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione.

5. Addestramento di cani e cavalli
È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari
degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.


In allegato l'ordinanza 539 del 03.05.2020