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Ordinanza sindacale di riapertura del mercato settimanale del venerdì in Piazza Visconte Cerini di Castegnate per la vendita di generi alimentari e non alimentari e definizione misure di prevenzione igienico-sanitaria

 

Visti il DPCM DEL 17.05.2020 e l'Ordinanza regionale n. 547 del 17.05.2020 il Sindaco di Castellanza, Arch. Mirella Cerini, ha disposto che le operazioni di vendita si svolgano solo frontalmente al banco di vendita e non lateralmente, in modo da garantire il rispetto della distanza di un metro tra le attrezzature degli operatori commerciali e che:

  • di effettuare, a far data dal 22 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, la regolare apertura del mercato settimanale del venerdì in Piazza Visconte Cerini di Castegnate, in base alla planimetria allegata al presente provvedimento;
  • di attuare tutte le misure previste dall’Ordinanza regionale n. 547 del 17.05.2020, ed, in particolare le seguenti prescrizioni di svolgimento:
  1. capienza massima di utenti contemporaneamente presenti pari al doppio del numero dei posteggi effettivamente occupati e comunque non superiore a n. 124 utenti contemporaneamente presenti (pari al doppio dei posteggi complessivamente previsti);
  2. obbligo di utilizzo, da parte degli operatori commerciali di mercato nonché degli utenti, di mascherina a copertura di naso e bocca; l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  3. messa a disposizione della clientela, a cura degli operatori commerciali di mercato, di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  4. rispetto, sia all’interno dell’area mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti. A tal fine gli operatori di mercato dovranno allestire il proprio banco assicurando uno spazio sgombro da merci pari ad almeno un metro tra un banco e l’altro, se del caso anche riducendo la metratura concessa. Le operazioni di vendita si potranno svolgere solo fronte banco e non lateralmente. Il distanziamento interpersonale di almeno un metro deve essere rispettato dagli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico
  5. rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali, prima del loro ingresso nell’area mercato ed inibizione all’accesso a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C. A tal fine gli operatori di mercato potranno accedere all’area mercatale solo a partire dalle ore 06.30 dall’unico ingresso predisposto, previa rilevazione della temperatura corporea e  gli utenti potranno accedere all’area mercato solo a partire dalle ore 08.30 utilizzando esclusivamente l’unica entrata predisposta, previa rilevazione della temperatura corporea.