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Emergenza coronavirus - Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020

 

Con l'ordinanza 555 del 29 maggio 2020 "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19” Regione Lombardia ha inteso precisare le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Covid-19 che saranno valide in Lombardia dal 1° giugno

1.Spostamenti
E’ possibile spostarsi all’interno del territorio regionale senza alcuna limitazione. Non ci sono limitazioni sul numero delle persone che si possono incontrare contemporaneamente, permane però il divieto di assembramento e l’indicazione di mantenere la distanza interpersonale.Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del DL n. 19 del 2020. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale.
Per le persone sottoposte a quarantena o che presentano sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5 °C resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.

2. Obbligo di utilizzo della mascherina o di altreprotezioni
Rimane l’obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni: ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.
Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.

3. Attività fisica e palestre
Dal 1° giugno sono consentite anche le attività di piscine e palestre nel rispetto delle specifiche indicazioni per tali attività come da allegato 1 dell’Ordinanza Regionale.
Sono inoltre consentiti sia il volo che la navigazione da diporto: per il noleggio di unità di navigazione si applica quanto stabilito nelle Linee guida alla voce “Noleggio veicoli e altre attrezzature”.

4. Ceremonie civili e religiose
L’accesso ai luoghi di culto deve essere contingentato in modo da evitare qualsiasi assembramento all’interno dell’edificio e nei luoghi annessi.
L’accesso ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche deve avvenire indossando la mascherina o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. L’accesso non è consentito a coloro che nei giorni precedenti sono stati in contatto con persone positive al Covid-19, a persone che mostrano sintomi influenzali/respiratori o con temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
Tutti i luoghi di culto devono essere igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione. Nel caso in cui il luogo non sia idoneo alle celebrazioni liturgiche, le celebrazioni potranno essere tenute all’aperto, sempre nel rispetto di quanto indicato negli Allegati al DPCM del 17 Maggio

5.Rilevazione della temperatura
L’Ordinanza Regionale prevede fino al 14 giugno l’obbligo da parte dei datori di lavoro  di misurare la temperatura a tutti i dipendenti e  di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento. E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale.
La misurazione della temperatura dei clienti/utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto.

6. Attività commerciali, artigianali e di servizi
Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 555 del 29.05.2020, nel rispetto delle misure indicate dell'Ordinanza stessa.

RIAPRONO DAL 1 GIUGNO:

RIAPRONO DAL 15 GIUGNO:

secondo i protocolli e le linee guida di cui al DPCM 17 maggio 2020.

L'Ordinanza n. 555 del 29.05.2020 entra in vigore il 1 Giugno 2020


In allegato l'Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020 e l'allegato 1 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

 (105.59 KB)Ordinanza n. 555 del 29.05.2020 (105.59 KB).
 (462.56 KB)Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive (462.56 KB).
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