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Emergenza coronavirus - DPCM del 3 Novembre 2020

 

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno approvato il nuovo DPCM del 3 novembre che contiene restrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus su tutto il  territorio nazionale.
Le misure entreranno in vigore a partire dal 5 novembre (e saranno efficaci fino al 3 dicembre) e prevedono un coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 con la possibilità di uscire solo per motivi lavorativi, di necessità e salute. Viene raccomandato di non uscire durante la giornata se non per gli stessi motivi. Per i sindaci la possibilità di chiudere piazze e strade comunali varrà non solo la sera, ma anche per tutta la giornata o in determinate fasce orarie.
Il DPCM introduce diverse limitazioni per le zone in cui la situazione è più critica, quelle definite arancioni e rosse.
Il DPCM individua anche tre diverse aree sulla base delle situazioni regionali. Nelle aree arancioni, quelle ritenute in situazione critica, sono vietati gli spostamenti in entrata e uscita dai territori salvo comprovate esigenze. Sospesa la ristorazione, anche se resta la possibilità di consegna a domicilio e l’asporto fino alle 22. Ci sono poi le aree rosse, quelle dove la situazione è ancora più critica: vietato lo spostamento in entrata e uscita da questi territori, ma anche al loro interno, sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne quelle di generi alimentari, farmacie, edicole e tabacchi, sospesa la ristorazione, ma con possibilità di consegna a domicilio e l’asporto fino alle 22, consentita l’attività motoria vicino alla propria abitazione, ma solo indossando la mascherina. La didattica a distanza a scuola viene applicata dalla seconda media in su, mentre viene sospesa la frequenza dell’università. Rimane consentita l’attività dei parrucchieri, mentre vengono sospese altre attività inerenti ai servizi alla persona.
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
Chiusura per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, mentre vengono sospese le attività di sale giochi e sale scommesse anche quando si svolgono in locali differenti, come per esempio nei bar. Sospese le mostre e chiusi i musei e gli altri luoghi della cultura. Per la scuola si prevede la didattica a distanza, a livello nazionale, al 100% per le scuole superiori. Mentre per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie si continuerà in presenza ma con l’uso obbligatorio delle mascherine anche al banco, salvo gli studenti sotto i sei anni. Sospesi i concorsi, fatta eccezione per quelli che si svolgono in via telematica o per il servizio sanitario nazionale
Con ordinanza del ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario intermedio” o “di massima gravità” e con un livello di rischio “alto” . Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di appar tenenza allo scenario intermedio o di massima gravità . Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm appena approvato.

Restano in vigore le principali misure di contenimento della diffusione del virus: distanziamento sociale, dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e sanificazione e igienizzazione delle mani.
In allegato il DPCM 3 Novembre ed il relativo allegato, una sintesi delle principali misure contenute del DPCM del 3 Novembre 2020, modello di autocertificazione editabile e la circolare del MInistro dell'Interno con le FAQ sull'applicazione del DPCM del 3 Noembre 2020

 (3.65 MB)DPCM del 3 Novembre 2020 (3.65 MB).
 (8.82 MB)Allegato (8.82 MB).
 (663.08 KB)Prospetto di sintesi della misure adottate (663.08 KB).
 (193.67 KB)Modello di autocertificazione (193.67 KB).
 (205.45 KB)Circolare del MInistro dell'Interno (205.45 KB).
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