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Emergenza coronavirus - Ordinanza del MInistro della Salute del 4 Novembre 2020

 

Per contenere ulteriormente la curva dei contagi, in notevole rialzo negli ultimi giorni, il DPCM del 3 Novembre 2020, in vigore dal 6 Novembre 2020, ha introdotto un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali con ordinanza del Ministero della Salute viene assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio, in base ai 21 parametri elencati nel provvedimento. Come indicato nell'art. 2 dell'ordinanza le misure attualmente previste per le fasce di pericolo individuate resteranno in vigore dal 6 novembre per la durata di quindici giorni.
Nel DPCM del 3 Novembre sono indicate le misure valide su tutto il territorio nazionale e quelle più restrittive applicate alle tre differenti fasce di rischio sulla base dell'Ordinanza del Ministro della Salute.
Le norme valide a livello regionale sono concordate d’intesa col presidente della Regione, come indicato nella premessa dell'ordinanza, ed i provvedimenti assunti saranno valutati su base settimanale, e avranno durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre): se una Regione è classificata come zona 4 (o rossa), vi rimarrà per almeno due settimane. Ogni Regione è collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni (“Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”).
Sono pertanto individuare   tre fasce regionali: zona gialla - zona arancione - zona rossa

ZONA GIALLA

E' la fascia a livello di rischio moderato, nella quale si applicano le limitazioni a valenza nazionale Indicate nel DPCM del 3 Novembre 2020. Vi rientrano le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

ZONA ARANCIONE

E' la fascia in cui è individuata una criticità medio-alta e comprende le Regioni Puglia e Sicilia
In questa fascia, oltre all e disposizioni valide su tutto il territorio nazionale sono in vigore le seguenti misure di prevenzione: divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza); consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e nei limiti in cui la stessa risulta consentita, con conseguente possibilità di rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza; vietato ogni spostamento in un comune differente da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering e della ristorazione con consegna a domicilio.

ZONA ROSSA

E' la zona a più elevata criticità, nella quale sono attualmente inserite le seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta
Nella zona rossa si applicano le seguenti misure: divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, ma anche all’interno del territorio stesso, salve le ipotesi di necessità e urgenza; serrata per i negozi al dettaglio, ad eccezione di generi alimentari, farmacie, edicole; serrata per i mercati di generi non alimentari; chiusura attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e,fino alle ore 22,00, quella con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; consentito svolgere, in forma individuale, attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale; sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; attività scolastica in presenza per asili, primaria e prima media; restano aperte le attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

Restano in vigore le principali misure di contenimento della diffusione del virus: distanziamento sociale, dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e sanificazione e igienizzazione delle mani.
In allegato l'Ordinanza del MInistro della Salute del 4 Novembre ed i relativi allegati; il DPCM 3 Novembre ed il relativo allegato, una sintesi delle principali misure contenute del DPCM del 3 Novembre 2020 e modello di autocertificazione editabile