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Emergenza coronavirus - Ordinanza di Regione Lombardia n. 649 del 9 Dicembre 2020

 

Il DPCM del 3 dicembre conferma l’individuazione di tre differenti “zone”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Le disposizioni del DPCM del 3 dicembre prevedono, in attuazione del Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, ulteriori limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festività compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in "zona arancione" a partire da domenica 29 novembre ed almeno fino al 12 dicembre.
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 9 dicembre la nuova Ordinanza n. 649 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19.
Le disposizioni relative:

  • rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
  • attività formativa per adulti,
  • attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi;

sono valide dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.

Le disposizioni relative ad attività agricole, controllo faunistico, attività di caccia e pesca sono valide dal 10 dicembre 2020 fino alla data di permanenza in “zona arancione”.


SPOSTAMENTI E TRASPORTI

Fino al 20 dicembre si applicano le disposizioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020, che conferma differenti limitazioni agli spostamenti per ciascuna regione a seconda della sua collocazione in “zona gialla”, “zona arancione” o “zona rossa”.
In Lombardia sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e in un altro comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi  da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.
I mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale viaggiano con una limitazione della capienza massima del 50%. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.

SPOSTAMENTI DURANTE LE FESTIVITÀ

A partire dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 compreso si applicano in tutta Italia, indipendentemente dalla “zona” di collocazione, le misure previste dal Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e dal DPCM del 3 dicembre 2020.
Nel periodo sopra indicato è fatto divieto di spostarsi in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fatta eccezione per gli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o Provincia autonoma.
Nei giorni del 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio 2021 sono inoltre vietati gli spostamenti tra comuni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In queste giornate è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ma è vietato raggiungere le seconde case ubicate oltre che in altra Regione o Provincia autonoma, anche in altri comuni.
Resta in vigore il divieto di spostarsi dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
In occasione del Capodanno, gli spostamenti notturni sono vietati tra le ore 22.00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021.
Anche in questi casi restano consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE

Dal 4 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentitenel rispetto dei relativi protocolli.
Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (c.d. scuole superiori) le lezioni continuano a svolgersi tramite didattica a distanza fino alla pausa natalizia. A partire dal 7 gennaio 2021 le scuole secondarie di secondo grado organizzeranno la didattica in modo che il 75% degli studenti ritornino a svolgere le attività in presenza.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie continuano a svolgersi in presenza. È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
Per i corsi di formazione   pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza;
I corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, fatta eccezione per quelli relativi al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.

ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

Sono sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

ALTRE ATTIVITA'

Resta inoltre confermata la sospensione delle seguenti attività: parchi tematici e di divertimento; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente; convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi; sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, impianti nei comprensori sciistici (fino al 6 gennaio), salvo eccezioni per atleti, servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana che partono, fanno scalo o hanno come destinazione finale porti italiani (dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021).
Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO

Sull'intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:

  • nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
  • in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (ad es. coloro che devono interloquire nella L.I.S. con una persona non udente).Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
All’obbligo della mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.