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Emergenza coronavirus - Decreto Legge 172 del 18 Dicembre 2020

 

Il D.L. n. 172 del 18 Dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sa- nitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", contiene misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo e i contributi a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione.
Il decreto legge è in vigore dal 19 dicembre 2020 ed estende il limite massimo di vigenza dei singoli decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che attuano le norme emergenziali, portandoli da 30 a 50 giorni.
Il decreto legge specifica in modo più puntuale le misure già  introdotte del D.L. n. 158/2020.

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

  • Salvo quanto disposto dall'art. 1, c. II, del d.l. n. 158/2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “rosse” (art. 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020): è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato inoltre ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i precitati divieti;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cd. zone “arancioni” (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020), tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • durante il periodotra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • la violazione delle misure disposte dal d.l. n. 172/2020 e di quelle del d.l. n. 158 /2020 viene sanzionata ai sensi dell'art. 4 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, chiusura attività, ecc.), del d.l. n. 19 /2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020.

Contributo a fondo perduto per i ristoratori

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre:

  • hanno la partita IVA attiva;
  • ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati all'allegato 1 del d.l. 172/2020.

Il contributo:

  • non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020;
  • spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro;
  • è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  • è pari al contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020;
  • non può essere superiore a euro 150.000,00;
  • si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, c. da 7 a 14, del d.l. n. 34/2020.

In allegato il D.L. n. 172 del 18 Dicembre 2020 e l'Ordinanza del 20 Dicembre 2020 del Ministro della Salute Roberto Speranza con la quale viene interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlandadel nord