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Emergenza coronavirus - Decreto Legge n. 44 del 1 Aprile 2021

 

All'interno del DL 44/2021 (Capo I) in vigore dal 1° aprile 2021 vengono inserite importanti indicazioni in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2: dall'esclusione di responsabilità per la somministrazione di vaccini approvati dalle autorità competenti all'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.


Art. 3: vaccinazione e responsabilità penale

Viene esclusa la responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Art. 4 - Obblighi vaccinali per le professioni di interesse sanitario

Fino alla completa attuazione dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 "le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2".
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
I casi di non obbligatorietà riguardano l'accertato pericolo per la salute (comma 2 dell'art.3).

Verifica dell'obbligo vaccinale

Nei commi 3, 4 e 5 dell'art.4 vengono individuate le procedure per la verifica degli elenchi dei dipendenti di strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmessi dai diversi Ordini professionali competenti a Regioni e Provincie competenti per le verifiche dello stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.
Al comma 6 si riporta l'eventualità dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte delle ASL, la immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza cui segue la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Ipotesi di sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale
Al comma 8 si indica che ricevuta la comunicazione di accertamento, "il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato".
Nei casi di omissione o differimento della vaccinazione, il datore di lavoro, in base al comma 10 è chiamato ad adibire gli operatori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2

In allegato il D.L. n.44/2021 e l'informativa riassuntiva delle norme