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Referendum abrogativi del 12 giugno 2002 - Voto elettori temporaneamente all'estero

 

Si informa che GLI ELETTORI CHE PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE SI TROVINO TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO per un periodo di almeno TRE MESI, nel quale ricada la data di svolgimento del referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTEROPREVIA ESPRESSA OPZIONE valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/01 modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lettera a), della legge 3 novembre 2017, n. 165).

COME ESPRIMERE L’OPZIONE: LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castellanza che si trovano o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono inoltrare al Comune di Castellanza la dichiarazione di opzione in carta libera con allegata fotocopia di un proprio documento d’identità valido. La dichiarazione deve necessariamente contenere:

  • indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale
  • dichiarazione di trovarsi all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum

La dichiarazione può essere resa utilizzando il modello di opzione allegato.

COME FAR PERVENIRE L’OPZIONE AL COMUNE DI CASTELLANZA

Gli elettori potranno far pervenire al Comune di Castellanza l’opzione per l’esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero, tramite:

TERMINI PER ESPRIMERE L’OPZIONE: 11 MAGGIO 2022


AVVERTENZE IMPORTANTI

  • E’ richiesta la presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende VALIDAMENTE PRODOTTA nel caso in cui l’elettore dichiara tale circostanza ANCHE SE NON SI TROVA GIA’ ALL’ESTERO AL MOMENTO IN CUI EFFETTUA LA DOMANDA PURCHE’ IL PERIODO PREVISTO E DICHIARATO DI TEMPORANEA RESIDENZA COMPRENDA LA DATA STABILITA PER LA VOTAZIONE.
  • Per i  familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.
  • Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). Si allega tale elenco.
  • Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi). Per tali elettori si rinvia all’Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.