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Attività temporaneamente rumorose: autorizzazione in deroga

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Note
  7. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

Il Regolamento per le attività temporaneamente rumorose, in applicazione della Legge 447/1995 e della Legge Regionale 13/2001, prevede il rilascio di una particolare autorizzazione per lo svolgimento di attività il cui impatto superi i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica per quella determinata zona.

Le attività temporanee per le quali è prevista l'autorizzazione sono le seguenti:

  • cantieri edili il cui esercizio in periodo estivo non superi, in orario diurno, i 5 giorni lavorativi e, nel corso dell'anno, i 20 giorni lavorativi;
  • cantieri edili nei quali si impiegano particolari impianti rumorosi non presenti comunemente in attività similari;
  • manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
  • altre attività, anche di tipo imprenditoriale, che comportino l'uso di impianti, apparecchiature rumorose o si articolino in operazioni rumorose e che, in base al titolare o organizzatore, siano destinate a durare (anche in modo non continuativo) per pochi giorni.

In ogni caso, il rumore provocato dalla attività rumorose non può mai superare i limiti previsti in prossimità dei seguenti luoghi:

  • scuole e asili nido durante il periodo delle lezioni;
  • ospedali;
  • case di cura e di riposo;
  • parchi pubblici urbani e in altra area pubblica o aperta al pubblico dalle 14 alle 16 nei giorni non festivi.

Il Comune prescrive con l'autorizzazione i limiti a cui l'organizzatore o il titolare deve attenersi, ovvero:

  • per rumori continui superiori a 3 ore: valori non superiori a 5 db(A) del limite previsto per il tipo di zona;
  • limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività: salvaguardia delle condizioni di quiete nelle ore di riposo pomeridiano nei giorni festivi e, ove possibile, nelle ore di pranzo e cena;
  • limitazione di orario per lo svolgimento di attività rumorose connesse a manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: in periodo notturno non oltre le 23.30 in relazione alle zone 1° 2° e 3° di cui alla classificazione acustica del territorio comunale e non oltre le ore 24.00 nelle restanti zone;
  • prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore: in tal senso ci si atterrà alle indicazioni che potranno essere fornite dall'ARPA, in ragione dei diversi tipi di attività.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunque informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore, attenendosi alle seguenti indicazioni:

  • se il rumore interessa zone residenziali è sempre necessario fornire l'informazione, negli altri casi le prescrizioni potranno essere impartite in relazione alle specifiche situazioni;
  • la popolazione da avvertire è quella stabilmente insediata nelle zone nelle quali si prevede il superamento dei limiti ( come prima indicazione si individuano gli insediamenti residenziali posti all'interno del medesimo quartiere e comunque quelli ubicati ad un raggio di 200 metri dalla sorgente sonora);
  • le modalità di informazione sono demandate al titolare, gestore o organizzatore dell'attività: come mera indicazione, l'informazione può avvenire mediante volantini da consegnare al domicilio, manifesti murali da affiggere nel quartiere e nelle aree pubbliche di maggiore frequenza di persone;
  • l'informazione deve essere semplice, chiara e comprensibile e, in ogni caso, deve consentire l'individuazione del soggetto gestore o organizzatore, il luogo dell'attività, la durata del rumore, gli orari e i giorni di maggiore disturbo.
 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Settore Governo del Territorio - ufficio Ecologia tel. 0331 526.213 e-mail ecologia@comune.castellanza.va.it - orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.217 e-mail iramolini@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Isabella Ramolini.

 

Cosa occorre

E' necessario presentare domanda in bollo compilando l'allegato modulo almeno 15 giorni prima della data prevista. In caso di attività connesse alla gestione di cantieri edili, la domanda può essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o di denuncia di inizio attività. L'autorizzazione, sulla quale andrà apposta al momento del ritiro un'ulteriore marca da bollo, può essere ritirata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

 

Quanto costa

La presentazione della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non ha costi, eccetto per l'apposizione delle marche da bollo.

 

Quanto tempo ci vuole

La domanda deve essere presentata entro i 15 giorni precedenti l'attività. Nel caso necessitassero ulteriori delucidazioni, il richiedente deve presentare le necessarie integrazioni entro 3 giorni dalla richiesta dell'ufficio; scaduto inutilmente tale termine, la domanda è da intendersi rigettata e il responsabile del procedimento ne darà comunicazione almeno 2 giorni prima la data dell'attività.

 

Nota bene

  • L'esercizio di un'attività temporanea rumorosa o l'organizzazione di una manifestazione rumorosa senza la preventiva autorizzazione comunale è punita con una sanzione amministrativa ai sensi dell'art.10 comma 3° della legge n.447/95, come richiamato dall'art.16 della legge regionale n.13/2001.
  • Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazione comunale è punito anch'esso con una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00, oltre che comportare l'eventuale sospensione o la revoca della medesima autorizzazione, ai sensi anche degli articoli 17 ter e 17 quater del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D.n.773/31.
  • L'autorizzazione è prevista anche nel caso in cui la manifestazione sia organizzata o tenuta all'interno di pubblici esercizi.
 

Riferimenti normativi

Moduli e documenti