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DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN DIPENDENZA DI OCCUPAZIONI DI AREE E SUOLO PUBBLICO PER LAVORI STRADALI, EVENTI, SAGRE, MANIFESTAZIONI LOCALI, FIERE, MERCATINI OCCASIONALI, RASSEGNE HOBBISTICHE E OGNI ALTRO EVENTO AGGREGATIVO SUL TERRITORIO, DEBITAMENTE AUTORIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

1) Per consentire il regolare svolgimento dei lavori stradali e delle occupazioni indicate in premessa e regolarmente autorizzati:

  1. è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli sulle parti di carreggiata temporaneamente interessate da lavori stradali e/o da occupazioni di suolo e aree pubbliche, con esclusione, nel caso di lavori stradali, dei mezzi in uso alla ditta esecutrice dei lavori;
  2. è istituito il senso unico di marcia, qualora sia necessario, lungo i tratti di strada temporaneamente interessate dai lavori stradali e dalle occupazioni di suolo e aree pubbliche;
  3. è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli con eventuale chiusura totale della carreggiata, qualora si renda necessario, lungo i tratti di strada temporaneamente interessate dai lavori stradali e dalle occupazioni di suolo e aree pubbliche;
  4. è istituito il senso unico alternato, qualora necessario, lungo i tratti di strada temporaneamente interessate dai lavori stradali e dalle occupazioni di suolo e aree pubbliche;

2) per consentire una circolazione stradale ordinata è istituita opportuna segnaletica nel rispetto del D.M. 10.07.2002 citato in premessa, da apporsi a cura e spese delle singole ditte esecutrici dei lavori, le quali dovranno assicurarsi di mantenerla in perfetta efficienza e stabile con qualunque condizione atmosferica, per tutta la durata dei lavori stradali e delle occupazioni di suolo ed aree
pubbliche.

 

 

La presente ordinanza REVOCA l'ordinanza n° 136/2020 prot. n° 15863 del 13.07.2020 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e
concernente la disciplina stradale in dipendenza di lavori stradali ed occupazioni di aree e suolo pubblico
debitamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.

 
Ordinanza n.29-2023.
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