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Accesso agli atti

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Note
  7. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

L'accesso agli atti del comune è disciplinato da diverse disposizioni ed articolato in molteplici forme e risponde al principio di trasparenza dell'azione amministrativa. In linea generale, in base alla L. 241/1990, ogni atto prodotto o detenuto dalla pubblica amministrazione è accessibile secondo le modalità definite dalla legge: ogni cittadino, sia come singolo che come portatore di interessi diffusi o pubblici, ha diritto di essere informato, di avere accesso, di prendere visione ed avere copia di ogni atto e procedimento promosso dalla Pubblica Amministrazione che lo riguardi direttamente o indirettamente.

Il D.Lgs. 33/2013 ("decreto anticorruzione") così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (FOIA, Free Of Information Act) ha esteso ulteriormente tale prerogativa introducendo l'accesso civico generalizzato, che stabilsce il diritto di accesso, nei limiti di legge, di chiunque a qualsiasi atto senza obbligo di motivazione e indipendentemente dal proprio legame soggettivo con l'atto stesso.

La differenza di fondo tra le due modalità di accesso consiste nei limiti di visibilità del documento: nel caso di accesso agli atti in forza di un interesse diretto, l'accesso è completo (fatta salva la tutela dei dati sensibili di eventuali altri interessati); nel caso invece di accesso generalizzato, la visibilità può essere limitata a quei dati e informazioni la cui visione non leda il diritto alla riservatezza di altri interessati (non solo quindi ai dati sensibili ma anche ai dati personali).

In questa pagina si illustra come procedere per accedere agli atti in base ad un interesse diretto; le modalità per l'accesso generalizzato sono illustrate nell'apposita scheda (clicca qui).

Come si esercita il diritto


La normativa stabilisce che perchè si possa accedere agli atti, il richiedente deve avere riguardo ad uno specifico procedimento "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" (art. 22 lett. b). Inoltre la richiesta deve essere presentata in forma scritta (anche con strumenti telematici), deve essere motivata e circostanziata (non può essere cioè rivolta alla generalità degli atti) e deve indicare chiaramente il titolo del richiedente ad avere accesso ad un deteminato documento (fatta eccezione per i documenti di natura pubblica). L'accesso agli atti deve comunque tenere in considerazione il principio della tutela della riservatezza di altri eventuali interessati dal procedimento.

Il DPR 184/06, modificando la Legge 241/90, ha stabilito che qualora il procedimento coinvolge più soggetti immediatamente identificabili, questi ultimi devono essere informati dal Comune che è in corso una richiesta di accesso ad atti che li riguardano. Il controinteressato ha facoltà di opporsi entro 10 giorni dallla ricevuta della comunicazione di accesso: nell'eventualità, il Comune procederà ad una valutazione su quale interesse sia preponderante (se cioè il diritto all'accesso oppure la necessità di tutela giuridica rivendicata dal controinteressato). il termine di 10 gironi non interrompe la durata del procedimento.

Sono comunque disponibili per l'immediata consultazione (anche su questo sito):

Inoltre, in  base a quanto stabilito dal D.Lgs. 42/04 (Codice dei Beni Culturali), sono liberamente consultabili gli atti conservati in archivio relativi ad afari conclusi da oltre 40 anni (70 per i documenti contenti dati sensibili).

L'accesso agli atti è soggetto al pagamento della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunal
e e al versamento dell'eventuale costo di riproduzione (vedi sotto).

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A chi rivolgersi per avere informazioni

Settore Comunicazione, Informazione, Innovazione - Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0331 526.250 e-mail  nformazione@comune.castellanza.va.it.orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

 

A chi fa capo il procedimento

Servizio Innovazione e e Sponsor.

Tel. 0331 526.256 e-mail informazione@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Colombo

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Cosa occorre

E' necessario presentare domanda scritta adeguatamente motivata e in cui sia espresso in modo evidente a che titolo viene richiesto l'accesso agli atti. La domanda, che può essere inoltrata tramite l'apposito modulo o sulla base della traccia da esso fornita (purchè riporti tutte le informazioni necessarie), è in carta libera.

Le richieste di accesso alle pratiche edilizie comprese nell'arco cronologico 1947 -1994 devono invece essere presentate secondo le modalità descritte nell'apposita scheda (vedi qui).

Nel caso in cui sia presente un controinteressato, cioè un terzo soggetto a cui la documentazione richiesta si riferisce, il richiedente deve indicarne i riferimenti (nome,cognome e indirizzo): il Comune, come illustrato sopra, ha infatti l'obbligo di comunicare a quest'ultimo che è in corso una richiesta di accesso di atti che lo riguardano. Il controinteressato ha tempo 10 giorni per presentare le proprie opposizioni.

A titolo puramente esemplificativo, si intende per controinteressato:

Se la domanda viene inoltrata in via telematica, è necessario allegare alla richiesta la copia della carta di identità (iln alternativa, la domanda può essere firmata digitalmente). In caso di richiesta presentata da un professionista per conto di soggetti terzi, è necessario allegare una delega firmata dal diretto interessato.

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Quanto costa

La tariffa vigente per il diritto l'accesso agli atti è di € 5,20 per ogni richiesta. I costi di riproduzione, da versare nel caso incui il numero di riproduzioni supera le 5 pagine, sono i seguenti:

Il corrispettivo per la copia di rapporti di incidenti stradali è invece di € 20,00 (vedi scheda incidenti stradali).

Il pagamento può essere effettuato tramite:

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Quanto tempo ci vuole

il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensioni per ragioni istruttorie (se cioè si rende necessario chiedere integrazioni o chiarimenti al richiedente). La comunicazione ai controinteressati non sospende i termini del procedimento.

il DPR 184/06 stabilisce che l'evasione della domanda può avvenire anche in via informale (senza cioè apposita comunicazione scritta e protocollata), privilegiando l'uso di strumenti informatici (posta elettronica, condivisione on cloud).

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Nota bene

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Riferimenti normativi

Legge 07.08.1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
DPR 12.4.2006 n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Regolamento di accesso agli atti.

Moduli e documenti

Modulo di richiesta di accesso agli atti.
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