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A partire dal 3 novembre cambia la norma per chi guida un'automobile senza esserne l'intestatario

Ecco cosa cambia e per chi...

 

Dal 3 novembre 2014, diventeranno operative le procedure inerenti l’obbligo di comunicare al DTT, al fine della annotazione sulla carta di circolazione, entro 30 giorni dal loro verificarsi, gli atti da cui derivi una variazione dell’intestatario della  carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per  un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso.
Queste novità sono state previste dalla legge 120/2010, con l’introduzione del comma 4-bis nell’art. 94 del C.d.S.
La concreta applicazione è stata, però, rimandata per permettere la realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.
La motivazione dell’introduzione di tale norma deriva dalla necessità di conoscere in ogni momento il responsabile della circolazione del veicolo.

Quali casi prevedono l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione?


Nel caso in cui:

A chi compete  l’obbligo della comunicazione?

Gli obblighi dicomunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione sono previsti a carico degli aventi causa.
Sono comunque da ritenere assolti, laddove la comunicazione venga effettuata dal dante causa su delega scritta dell’avente causa.

Sanzioni in caso di omessa registrazione di atti concernenti l’utilizzo di un veicolo in favore di un soggetto diverso dall’intestatario nei casi previsti dalla norma:
Da € 705,00 a €3.526,00 p.m.r. € 705,00
Riduzione del 30% € 493,50

Sanzioni Accessorie:
Provvedimenti sulla patente: NO
Provvedimenti sul veicolo: Ritiro della carta di circolazione
Punti: NO

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