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L'esercizio dell'attività per la vendita al pubblico di giornali e periodici (ovvero pubblicazioni che abbiano cadenza inferiore al mese) è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 170/2001.
L'attività commerciale si suddivide in due categorie di rivendita: esclusiva e non escusiva. Nel primo caso, il numero di autorizzazioni disponibili è disciplinato dal Piano Comunale previsto dalla legge (art. 6); nel secondo caso, l'attività di rivendita deve essere abbinata ad un altro esercizio (supermercato, tabaccheria, bar, distributore di carburante, libreria ecc) e deve rappresentare un elemento accessorio ed integrativo dell'attività (ovvero lo spazio dedicato non deve superare il 30% della superficie complessiva di vendita).
Il Piano disciplina la localizzazione delle rivendite, la loro distanza minima e il loro numero complessivo in relazione alla densità abitativa del territorio comunale e alla distribuzione degli abitanti. Per questa ragione anche il trasferimento di sede di una rivendita esclusiva è soggetto ad autorizzazione dal momento che deve essere garantita pari conformità ai parametri stabiliti (il trasferimento di sede è infatti subordinato all'acquisizione di parere da parte delle associazioni di categoria degli Editori, dei distributori e degli edicolanti).
Una volta raggiunto il limite previsto dal Piano non è più possibile aprire una rivendita esclusiva.
La domanda di apertura dell'esercizio avviene tramite presentazione di SCIA.
Servizio Attività Economiche / Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tel. 0331 526.274 e-mail commercio@comune.castellanza.va.it indirizzo PEC suapcastellanza@legalmail.it - orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
Tel. 0331 526.274 e-mail cbenedusi@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: sig. Carlo Benedusi.
L'inserimento delle pratiche SCIA avviene unicamente tramite la piattaforma telematica nazionale www.impresainungiorno.gov.it, da cui si accede alla pagina del SUAP di Castellanza, oppure tramite l'applicativo Comunica - Starweb contestualmente all'iscrizione alla Camera di Commercio (per ulteriori informazioni sulla procedura clicca qui).
Nella SCIA il richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge (ovvero contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2010), di avere rispettato le norme regolamentari in materia edilizia e igienico sanitaria per quanto riguarda la conformità dei locali, di essere a conoscenza delel norme particolari previste dalla Legge 170/2001 in merito alla vendita di stampa periodica.
Il procedimento non prevede costi per diritti di segreteria.
Il provvedimento di autorizzazione viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Le rivendite esclusive hanno l'obbligo di garantire parità di visibilità e di trattamento a tutte le testate in vendita (le rivendite non esclusive invece solo nell'ambito di quelle prescelte per la vendita).
Le rivendite non esclusive non sono soggette al rispetto della distanza minima.