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Pubblici esercizi (somministrazione alimenti e bevande): subingresso e cessazione

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Note
  7. Norme

Che cos'è

Il subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è il trasferimento di proprietà o di gestione di esercizi pubblici come bar, ristoranti e simili. Il soggetto che assume la titolarità dell'esercizio prima che inizi l'attività (cioè subito dopo la stipula dell'atto notarile di compravendita o affitto d'azienda deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in modalità telematica sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it.

In caso di sospensione dell'esercizio per più di 30 giorni, il titolare deve semplicemente comunicarne gli estremi, mentre per la cesazione è necessaria, oltre alla comunicazione, anche la restituzione dell'autorizzazione. La cessazione totale deve essere inoltre formalizzata tramite presentazione di apposita SCIA.

 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Servizio Attività Economiche / Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tel. 0331 526.274 e-mail commercio@comune.castellanza.va.it indirizzo PEC suapcastellanza@legalmail.it - orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.274 e-mail cbenedusi@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: sig. Carlo Benedusi.

 

Cosa occorre

L'inserimento delle pratiche SCIA avviene unicamente tramite la piattaforma telematica nazionale www.impresainungiorno.gov.it, da cui si accede alla pagina del SUAP di Castellanza, oppure tramite l'applicativo Comunica - Starweb contestualmente all'iscrizione alla Camera di Commercio (per ulteriori informazioni sulla procedura clicca qui). La procedura informatica guida l'utente passo passo per un corretto inserimento dei dati e degli allegati necessari per lo specifico provvedimento; si condsiglia di consultare lasezione informativa del portale per conoscere il tipo di documentazione necessaria alla pratica.

Una volta presentata la SCIA, il comune, fatta salva la facoltà di verifica nelle modalità previste dalla legge, rilascia l'autorizzazione finale, comunicandola agli enti interessati.

 

Quanto costa

L'importo dei diritti di segreteria è di € 47,00; il versamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

  • pagamento con carta di debito (prepagata 7 Bancomat) o carta di credito all'Ufficio Tributi / Economato (negli orari di apertura al pubblico);
  • bonifico Bancario intestato a : COMUNE DI CASTELLANZA -Tesoreria Comunale - Viale Rimembranze, 4- 21053 CASTELLANZA (VA) - C.F.: 00252280128 - COD. IBAN: IT 18 Y056 9650 12000000 7329 X 23 indicando nella causale "pagamento tariffe procedimento pubblici esercizi";
  • pagamento online tramite il sistema ScrignoPagoFacile (la pagina è raggiungibile anche dal link nella sezione “Servizi online” dell'homepage) gestito dalla Tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio; negli appositi menu a tendina è necessario specificare, oltre all'ente destinatario, il tipo di pagamento (nel caso inquestione occorre selezionare "DIRITTI DI SEGRETERIA") indicando nella causale la dicitura sopra riportata;
  • versamento su Conto Corrente Postale n. 19920214 intestato a Tesoreria Comunale Comune di Castellanza (causale sopra riportata).
 

Quanto tempo ci vuole

Se i locali non subiscono variazioni, l'attività può iniziare immediatamente; in caso contrario, è necessario che il soggetto titolare acquisisca i titoli abilitativi dall'Ufficio Edilizia Privata del Comune e dopo l'avvenuta visita dei locali da parte degli agenti di Polizia Locale per la verifica dei requisiti di sorvegliabilità e ispezionabilità dell'esercizio ai fini della pubblica sicurezza.

 

Nota bene

Anche nel caso di subingresso valgono le medesime prescrizioni vigenti per le nuove autorizzazioni.

Il Comune, qualora entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA accertasse una carenza di requisiti e presupposti necessari allo scioglimento dell'attività, può:

  1. vietare con motivati provvedimenti la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi;
  2. fissare un termine, comunque non inferiore a 30 giorni, entro cui il richiedente deve adeguarsi alla normativa vigente.

Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

 

Riferimenti normativi