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Vendita di oggetti usati, antichi, di antiquariato, di valore storico-artistico - SCIA

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Note
  7. Norme

Che cos'è

Per vendita di oggetti usati, antichi, di antiquariato e di valore storico artistico si intende l'attività di chi professionalmente acquista a nome proprio e rivende al consumo merci e beni non nuovi, intendendo con tale espressione i beni che hanno già svolto la loro funzione originaria.

L'attività di vendita può essere svolta in maniera esclusiva oppure in forma complementare a quella di vendita di beni nuovi.

L'esercente è tenuto obbligatoriamente a tenere un registro delle operazioni giornaliere che deve essere vidimato dal Responsabile del Settore Comandante di Polizia Locale. Inoltre, è vietato condurre affari con persone non identificate.

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A chi rivolgersi per avere informazioni

Servizio Attività Economiche / Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tel. 0331 526.274 e-mail commercio@comune.castellanza.va.it indirizzo PEC suapcastellanza@legalmail.it - orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

 

A chi fa capo il procedimento

Servizio Attività economiche / Sportello Unico.

Tel. 0331 526.274 e-mail cbenedusi@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: sig. Carlo Benedusi.

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Cosa occorre

L'avvio dell'attività è subordinata all'invio tramite PEC al Comune di una semplice comunicazione indicante i locali sede dell'attività e gli oggetti venduti.

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Quanto costa

Il procedimento per la vendita di oggetti usati non comporta costi.

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Quanto tempo ci vuole

L'attività è collegata alla presentazione della pratica di avvio di attività commerciale (vendita al dettaglio o all'ingrosso).

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Nota bene

Il commercio di oggetti preziosi, costituiti cioè in tutto o in parte di oro, argento, platino e/o pietre prezione (come diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri) oppire di coralli e perle (anche venduti singolarmente) è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Questura.

Al contrario, la vendita di cose usate prive di valore o valore esiguo (ad esempio, vestiti, chincaglieria, bigiotteria e cose di poco conto), non è soggetta all'obbligo di presentazione della comunicazione né della tenuta del registro delle operazioni giornaliere.

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Riferimenti normativi

D.Lgs. 25.11.2016 n. 222, "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (art. 6).

 
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