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Adozioni

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Note
  4. Norme

Che cos'è

La legislazione tutela il diritto di ogni bambino di crescere ed essere educato nella propria famiglia, che deve provvedere al suo sviluppo. Quando ciò non è possibile, l'istituto dell'adozione sopperisce alle inadempienze o all'assenza della famiglia biologica ricostruendo l'ambiente necessario alla crescita di un bambino.

L'adozione non costituisce un diritto di un adulto di avere un figlio, ma quello del bambino di avere una famiglia. Per tale ragione, occorrono e condizioni attitudini ben precise affinché una coppia possa adottare un bambino. La costituzione delle condizioni necessarie allo sviluppo armonioso di un minore è il frutto di un percorso all'interno e all'esterno della coppia disponibile all'adozione, mentre l'esistenza dei presupposti giuridici è accertata dal Tribunale dei Minori.

E' bene tenere presente infatti che l'atto di presentazione della domanda al Tribunale non significa necessariamente che l'adozione avrà un esito positivo, ma solo la possibilità perchè ciò accada.

Il minore deve trovarsi inoltre in uno stato di adottabilità, una condizione appunto di mancanza o carenza dell'ambiente familiare accertata e dichiarata dal Tribunale.

Presupposto fondamentale, in base al dettato di legge, è che i coniugi siano legalmente sposati da almeno tre anni o per un periodo inferiore qualora la coppia abbia convissuto in modo stabile e continuativo per almeno tre anni prima del matrimonio. Inoltre, nella coppia non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni una separazione legale o di fatto.

L'altro requisito è l'età degli adottanti che deve superare di almeno 18 e non più di 45 anni l'età dell'adottando. il criterio non è vincolante nei seguenti casi:

La disponibilità all'adozione deve essere presentata al Tribunale dei Minorenni; il servizio è gestito dall'Asl su delega del Comune. Attraverso il Centro Adozione l'Asl si occupa di informare, valutare, formare e creare un sostegno alle coppie adottive.

A maggior tutela del minore e della coppia, la legge prevede che l'adozione definitiva debba essere preceduta dall'affidamento preadottivo, un periodo cioè di valutazione e verifica della compatibilità tra i soggetti in causa. L'affidamento preadottivo ha una durata massima di un anno prorogabile di un altro anno d'ufficio dal Tribunale oppure a richiesta dei coniugi; può essere revocato per incompatibilità d'ufficio dal Tribunale o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la sorveglianza (Giudice tutelare e servizi sociali).

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A chi rivolgersi per avere informazioni

Per attivare la procedura è necessario contattare l'Asl di Fagnano Olona (piazza Gramsci 1) tel. 0331 611.094 fax 0331 610.961 e-mail consultoriofagnano@asl.varese.it - orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

E' possibile richiedere informazioni anche presso il Servizio Minori del Comune di Castellanza tel. 0331 526.248e-mail serv.sociali@comune.castellanza.va.it. Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

 

A chi fa capo il procedimento

Servizio Minori e Politiche Giovanili.

Tel. 0331 526.282 e-mail isabella.airoldi@comune.castellanza.va.it
Responsabile del procedimento: a.s. dr.ssa Isabella Airoldi.

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Nota bene

Ulteriori informazioni sulle adozioni nazionali e internazionali sono disponibili sul sito dell'Asl di Varese alla voce "Centro Adozioni" (clicca qui).

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Riferimenti normativi

Legge 04.05.1983 n. 184, "Diritto del minore ad una famiglia".

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