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Affidi familiari

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Note
  5. Norme

Che cos'è

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore proveniente da una famiglia che al momento non è in grado di occuparsi delle sue necessità.

Attraverso l'affidamento, il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo nella propria casa e nella propria vita, si impegna ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi, di mantenimento ed istruzione nel totale rispetto della sua storia individuale e familiare.

L'affidamento familiare è caratterizzato da alcune specificità:

  • è una situazione di temporaneità. La durata dipende dal tipo di difficoltà presenti nella famiglia di origine e il rientro del minore in essa è legato al superamento degli ostacoli che hanno determinato la necessità di allontanamento;
  • è un affiancamento alla famiglia naturale del minore in difficoltà da parte di una famiglia disponibile e non si tratta di una sostituzione di affetti perchè, in tutti i casi, è garantito il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
  • in tutti i percorsi di affidamento familiare è previsto il rientro del minore nella sua famiglia di origine.

L'affidamento avviene per decisione dei genitori naturali, temporaneamente non in grado di occuparsi dei figli, oppure per intervento del giudice del Tribunale dei Minorenni, che interviene quando l'allontanamento dal contesto familiare risponde all'interesse del minore. Nel primo caso, il provvedimento di affido vieme predisposto dal servizio locale (Provincia o Comune o ente preposto in base ad una convenzione) e reso esecutivo dal giudice tutelare ina volta verificata l'esistenza dei presupposti e sentito il minore (il cui parere è obbligatorio se di età speriore ai 12 anni, opportuno in caso di età inferiore); in caso contrario, interviene il Tribunale.

Il provvedimento indica la durata dell'affidamento, l'affidatario e le eventuali prescrizioni a cui quest'ultimo dovrà attenersi nel periodo di affidamento; viene inoltre individuato il servizio locale che dovrà monitorare l'andamento dell'affidamento.

Possono essere affidatari:

  • le famiglie, preferibilmente quelle che abbiano già dei figli minori;
  • le persone singole (non sposate oppure separate);
  • le comunità di tipo familiare.

Gli affidi sono gestiti in convenzione con il Servizio Tutela Minori Ambito Sociale Valle Olona (Aisel onlus) e ogni intervento è frutto di un lavoro di équipe finalizzato ad individuare le soluzioni migliori nell'interesse del minore e della sua famiglia di origine. Il servizio svolge le seguenti funzioni:

  • coordinare gli interventi con le realtà solidaristiche del territorio;
  • procedere alla conoscenza e alla valutazione delle famiglie disponibili al'affido;
  • valutare la compatibilità in funzione dei bisogni dei minori da affidare;
  • abbinare il minore all'affidatario intreprendendo nel contempo azioni di sostegno;
  • monitorare l'andamento dell'affido;
  • supportare le famiglie naturali affinché maturino le competenze genitoriali necessarie a riaccogliere il minore.
 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Per informazioni è necessario contattare il Servizio Affidi a Castellanza (via Vittorio Veneto 27) tel. 0331 489.850 fax 0331 500.952 e-mail mosaico.giovani@comune.castellanza.va.it - orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 14.00.

E' possibile richiedere informazioni anche presso il Servizio Minori del Comune di Castellanza tel.0331 526.248 e-mail serv.sociali@comune.castellanza.va.it. Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.282 e-mail isabella.airoldi@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: a.s. dr.ssa Isabella Airoldi.

 

Cosa occorre

Il percorso di affidamento passa attraverso un corso formativo, organizzato annualmente dal Servizio Affidi.

 

Nota bene

Gli affidatari hanno diritto alle agevolazioni previste dalla legge per i genitori (permessi sul lavoro, periodo di congedo ecc) ma non hanno compiti di tutela: non rappresentano cioè il minore, non ne amministrano il patrimonio e non assumono decisioni importanti per il suo futuro e la sua persona. L'affidatario ha inoltre l'obbligo di tenere con se' il minore, educarlo, mantenerlo, istruirlo osservando le indicazioni dell'autorità affidataria e dei genitori (o del tutore), esercitare poteri strumentali come cure mediche, assenze scolastiche ecc, agevolare i rapporti con la famiglia di origine per facilitare il rientro del minore nel termine stabilito.

 

Riferimenti normativi