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Assegni di maternità

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Tempi
  5. Note
  6. Norme e moduli

Che cos'è

L'assegno di maternità è una misura di sostegno del reddito rivolta alle donne che non beneficiano di trattamenti economici per maternità (indennità dal datore di lavoro) o che dispongono di un trattamento economico di importo inferiore a quello dell'assegno. L'assegno spetta per ogni figlio nato.

Analogamente all'assegno per nucleo familiare con 3 figli minori a carico, il trattamento economico viene concesso dal Comune (a cui compete la verifica dei requisiti di legge) e versato dall'INPS.

L'assegno è rivolto a:

La richiedente deve inoltre avere i seguenti requisiti:

La domanda deve essere presentata entro i sei mesi dalla nascita del bambino.

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A chi rivolgersi per avere informazioni

Settore Politiche Sociali - Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

Per la presentazione della domanda è necessario prendere appuntamento con l'assistente sociale telefonando alla segreteria del settore 0331 526248 o inviando una e-mail a serv.sociali@comune.castellanza.va.it.

 

A chi fa capo il procedimento

Servizio Minori e Politiche Giovanili.

Tel. 0331 526.282 e-mail isabella.airoldi@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: a.s. dott.ssa Isabella Airoldi.

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Cosa occorre

Il modello di domanda (analogo a quello per l'assegno nucleo familiare con 3 figli minori a carico) consiste in un'autocertificazione con cui il richiedente dichiara di essere in possesso i requisiti richiesti e viene compilato presso l'ufficio Servizi Sociali, che provvede ad inoltrarla all'INPS. Il richiedente al momento della compilazione deve presentarsi con la seguente documentazione:

L'attestazione ISEE, che ha validità di un anno, piuò essere richiesta ad un Centro di Assistenza Fiscale (vedi elenco).

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Quanto tempo ci vuole

La domanda  viene inserita online entro 30 giorni e il pagamento da parte dell'INPS avviene entro 40 giorni (dall'inserimento).

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Nota bene

Il beneficio viene concesso anche per i minori in adozione o affidamento preadottivo purchè il bambino/a non abbia superato i 6 anni al momento dell'adozione.

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Riferimenti normativi

D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

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