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Assegni nuclei familiari con 3 figli minori

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Tempi
  5. Note
  6. Norme e moduli

Che cos'è

L'assegno è uuna misura di sostegno al reddito per le famiglie con patrimoni e redditi limitati a almeno tre figli minori a carico. Il beneficio viene concesso dal Comune (che verifica la sussitenza dei requisiti) e pagato dall'INPS.

I requisiti perchè un nucleo familiare abbia diritto al sostegno economico sono i seguenti:

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiede l'assegno; il beneficio spetta dal 1 del mese in cui sussitono i requisiti (risalendo fino al 1 gennaio dell'anno in cui si presenta la domanda).

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A chi rivolgersi per avere informazioni

Settore Politiche Sociali tel.0331 526.248 e-mail serv.sociali@comune.castellanza.va.it. Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

Per la presentazione della domanda è necessario prendere appuntamento con l'assistente sociale telefonando alla segreteria del settore 0331 526248 o inviando una e-mail a serv.sociali@comune.castellanza.va.it.

 

A chi fa capo il procedimento

Servizio Minori e Politiche Giovanili.

Tel. 0331 526.282 e-mail isabella.airoldi@comune.castellanza.va.it
Responsabile del procedimento: a.s. dr.ssa Isabella Airoldi.

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Cosa occorre

Il modello di domanda (analogo a quello per l'assegno d imaternità) consiste in un'autocertificazione con cui il richiedente dichiara di essere in possesso i requisiti richiesti e viene compilato presso l'ufficio Servizi Sociali, che provvede ad inoltrarla all'INPS. Il richiedente al momento della compilazione deve presentarsi con la seguente documentazione:

L'attestazione ISEE, che ha validità di un anno, piuò essere richiesta ad un Centro di Assistenza Fiscale (vedi elenco).

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Quanto tempo ci vuole

La domanda viene inserita online entro 30 giorni dal ricevimento. Il pagamento dell'assegno avviene in due tranches di a luglio e a dicembre/gennaio con verifica semestrale della situazione reddituale del richiedente.

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Nota bene

L'assegno familiare non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni del Comune e dell'Inps.

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Riferimenti normativi

Legge 23.12.1998 n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

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