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Pubblicazioni di matrimonio

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Note
  7. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

Il Codice Civile prevede che il matrimonio sia preceduto dalle pubblicazioni le cui finalità sono di:

  • accertare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti e condizioni previsti dalla legge;
  • portare a conoscenza delle intenzioni delle due persone di sposarsi, affinchè chiunque sia a conoscenza di impedimenti al matrimonio possa fare eventuale opposizione.

Infatti le condizioni previste dalla legge per contrarre matrimonio sono le seguenti:

  • gli sposi devono aver compiuto 18 anni (art. 84 C.C.), salvo autorizzazione del Tribunale dei Minorenni (se comunque maggiori di 16 anni per gli uomini e 14 per le donne);
  • non devono essere stati interdetti per infermità mentale (art. 85 C.C.);
  • non devono essere presenti, a carico di uno dei due o entrambi, vincoli da precedente matrimonio valido agli effetti civili (art. 88 C.C.);
  • non devono sussistere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo dispese previste dall'art. 87 C.C.;
  • non deve esserci stata condanna per omicidio, anche solo tentato, da parte di uno dei nubendi nei confronti del precedente coniuge dell'altro.
 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Ufficio Stato Civile - Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
Contatti: tel. 0331 526.208 - fax 0331 526.294 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.208 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it
Responsabile del procedimento: sig.ra Rossana Garavaglia.

 

Cosa occorre

Gli sposi, o uno solo di loro, o una persona appositamente delegata, devono compilare il modulo di richiesta di pubblicazione, che va consegnato con congruo anticipo all'Ufficio della Stato Civile con allegata fotocopia di un documento di identità. La domanda di pubblicazione può essere inviata anche via fax o posta elettronica.

Alcuni documenti, non acquisibili d'ufficio, devono essere presentati dai futuri coniugi. Si tratta di:

  • richiesta di pubblicazione da parte del parroco o del ministro di culto (per le cerimonie religiose);
  • in caso di cittadini stranieri, dichiarazione di nulla osta al matrimonio, in base alla legislazione vigente nel paese di origine, da parte dell'autorità competente;
  • decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minori se uno o entrambi dei futuri coniugi sono di minore età e maggiori di 16 anni;
  • dispensa dall'impedimento temporaneo di cui all'art. 89 C.C. (vedi "nota bene") da richiedere al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
  • dispensa dall'impedimento in caso di sposi parenti o affini (da richiedere al Tribunale).

Una volta verificate le dichiarazioni rese con la richiesta di pubblicazione e acquisita la documentazione necessaria, l'Ufficio di Stato Civile contatterà gli sposi per stabilire la data delle pubblicazioni di matrimonio. Entrambi gli sposi o la persona delegata tramite mandato speciale, devono presentarsi nel giorno stabilito con un documento di identità all'Ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni previste dal Regolamento dello Stato Civile e sottoscrivere il processo verbale di richiesta di pubblicazione. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete.

 

Quanto costa

I richiedenti devono presentare una marca da bollo da € 16,00 che andrà apposta sul processo verbale di pubblicazione. Nel caso in cui uno dei due futuri coniugi sia residente in un altro comune, occorrono 2 marche da bollo.

 

Quanto tempo ci vuole

Una volta redatto il processo verbale, l'atto di pubblicazione viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 8 giorni consecutivi. Se uno degli sposi è residente in altro comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà a richiedere la pubblicazione anche nel comune di origine (o all'autorità diplomatica competente del paese di origine in caso di cittadini stranieri).

Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 giorni dalla data di scadenza delle affissioni e non oltre 180 giorni dalla data di inizio delle pubblicazioni. Una volta trascorsi 4 giorni dalla scadenza, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia il certificato di nulla osta al matrimonio, da consegnare al ministro di culto in caso di cerimonia religiosa.

 

Nota Bene

Oltre a quanto prescritto, esite la condizione di divieto temporaneo di nuove nozze, che consiste nell'impossibilità per la donna di contrarre nuovo matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili di precedente matrimonio o dalla vedovanza (art. 89 C.C.). Tale divieto non ha effetto se vi sia stata separazione giudiziale ovvero omologazione della separazione consensuale protrattasi ininterrottamente per almeno 3 anni o se il precedente matrimonio non sia stato consumato o sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. In questo caso il Tribunale può emanare apposito decreto anche prima dei 300 giorni.

 

Riferimenti normativi

  • Codice Civile, Libro I, Titolo VI, "Del matrimonio";
  • DPR 3.11.2000, n. 396, "Regolamento di Stato Civile";
  • L. 27.5.1929 n. 847, "Matrimonio concordatario";
  • L. 24.6.1929, n. 1159, "Matrimonio di culti ammessi";
  • L. 11.08.1984, n. 449, "Matrimonio valdese";
  • L. 22.11.1988, n. 516, "Matrimonio avventista";
  • L. 22.11.1988, n. 517, "Matrimonio Assemblee di Dio in Italia";
  • L. 08.3.1989, n. 101, "Matrimonio ebraico";
  • L. 12.4.1995, n. 116, "Matrimonio Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia";
  • L. 29.11.1995, n. 520, "Matrimonio Chiesa Evangelica Luterana in Italia";
  • L. 31.05.1995, n. 218, "Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale Privato";
  • L. 01.12.1970, n. 898. "Disciplina nei casi di scioglimento del matrimonio".

Il Codice e i testi di legge sono disponibili sul sito www.normattiva.it.

Moduli e documenti