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Registrazione di nascita

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Note
  5. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e permette che il nuovo nato venga iscritto nell'anagrafe della popolazione residente. Deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile o alla direzione sanitaria della struttura presso cui è avvenuto il parto.

Se i genitori sono coniugati, la dichiarazione può essere fatta da uno dei coniugi oppure:

In caso di coppie non coniugate, la dichiarazione vien fatta esclusivamente dal genitore (o eventualmente da entrambi i genitori) che intende riconoscere il figlio.

La dichiarazione deve essere presentata:

Se la dichiarazione è resa oltre i 10 giorni, il dichiarante deve indicare le motivazioni del ritardo con apposita dichiarazione scritta.

Una volta registrata la nascita, il bambino viene iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del comune di residenza di entrambi i genitori o della sola madre (se uno solo è residente nel comune in cui avviene la dichiarazione). L'ufficio provvederà direttamente all'attribuzione di codice fiscale, che verrà inviato per posta o e-mail ai genitori.

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A chi rivolgersi per avere informazioni

Ufficio Stato Civile - Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
Contatti: tel. 0331 526.208 - fax 0331 526.294 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.

 

A chi fa capo il procedimento

Servizio Stato Civile.

Tel. 0331 526.208 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it
Responsabile del procedimento: sig.ra Rossana Garavaglia.

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Cosa occorre

E' necessario presentarsi allo sportello muniti di:

Se il parto è avvenuto senza l'assistenza di personale sanitario, il dichiarante dovrà prsentare anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale attesta le circostanze del parto (generalità della madre, luogo, giorno, data e ora del parto, sesso del bambino). Se il dichiarante non conosce la lingua italiana, deve essere accompagnato da un traduttore.

Non è necessaria la presenza di testimoni.

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Nota Bene

I figli legittimi assumono il cognome del padre, mentre il figlio naturale quello del genitore che lo riconosce per primo (se è riconosciuto da entrambi i genitori, quello del padre). Il nome deve corrispondere al sesso del nuovo nato e può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre (in questo caso il nome composto verrà riportato per intero nelle certificazioni di stato civile di anagrafe e nei documenti el bambino: vedi anche richiesta indicazione del nome); deve inoltre corrispondere  al sesso  e può esserecostituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola,negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile edall’ufficiale d’anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.
Se il dichiarante, debitamente messo a conoscenza, contravvenisse alle disposizioni sopra elencate, l'Ufficiale di Stato Civile procede alla registrazione della nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica per l'emanazione di un giudizio di rettificazione.

I genitori stranieri che non hanno residenza legale in Italia devono effettuare comunque la dichiarazione di nascita. La registrazione della dichiarazione non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di richiedere il certificato e l'estratto di nascita. Le generalità del bambino sono in questo caso regolate dalle legge nazionale delo stato di appartenenza (così come la condizione di figlio legittimo o naturale).

In ogni caso, il riconoscimento non può essere reso da genitori che non abbiano compiuto i 16 anni di età.

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Riferimenti normativi

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