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Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

 

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."

 

Struttura politica

 

Atti di proclamazione e di nomina

 

Indennità amministratori connessi all'assunzione della carica

 

Curriculum vitae e dati relativi all'assunzione di altre cariche o incarichi (art. 14 comma 1 D. Lgs. n. 33/2014)

 

Relazione di fine mandato - Quinquennio 2011-2016

In allegato la Relazione di fine mandato 2011-2016 predisposta ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149 del 6 Settembre 2011 n. 149 e del D.L. n. 16/2014, sottoscritta dal Sindaco, Dott. Fabrizio Farisoglio, certificata dall'Organo di revisione e trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 20 Aprile 2016.

 

Relazione di inizio mandato - Quinquennio 2016-2021

La Relazione di inizio mandato del Sindaco è stata redatta ai sensi dell’ articolo 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo

 

Relazione di fine mandato - Quinquennio 2016-2021

L’art. 4 del Decreto Legislativon. 149/2011 e s.m.i ha introdotto per i Comuni l’obbligo di redigere una relazione di fine mandato per  descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato elettorale.
Pertanto si pubblica la Relazione di fine mandato per il periodo 2016/2021, sottoscritta dal Sindaco edall’Organo di Revisione.
I documenti sopra indicati sonostati trasmessi tramite l’applicativo Con Te  e risultano protocollatidalla Corte dei Conti in data 16 Aprile2021 protocollo n. 13473 e n. 13474.

 

Relazione di inizio mandato - Quinquennio 2021-2026

La Relazione di inizio mandato del Sindaco è stata redatta ai sensi dell’ articolo 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo
La norma stabilisce che i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la propria situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento. Essa è finalizzata a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

 

Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente