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Incarichi amministrativi di vertice

 

Rif. normativo - Art. 15, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013
"Art. 15 - Obblighi  di  pubblicazione  concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolaritàdi cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dallapubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delleeventuali componenti variabili o legate alla valutazione delrisultato..
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2, il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni successivi alla cessazione dell'incarico.

 

Segretario Generale -Dott. Antonino Corona

 

Segretario Generale -Dott. Claudio Michelone

 

Segretario Generale -Dott. ssa Franceschina Bonanata

 

Segretario Generale -Dott. ssa Rosanna maria tranchida