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Dirigenti

 

Rif. normativo: Art. 10, comma 8 lettera d), e Art. 15, commi 1-2 e 5, del D. Lgs. 33/2014
"Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sitoistituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15,comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo."

"Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonchè di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dallapubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delleeventuali componenti variabili o legate alla valutazione delrisultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivisiti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo diindirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cuiall'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

Non sono previste figure dirigenziali.