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Dotazione organica

 

Rif. normativo Art. 16, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2014
Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni dicui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

 

Dotazione organica

 

REINQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULLA BASE DELLE PREVISIONI DETTATE DAL CCNL 16.11.2022

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

 

Conto annuale del personale