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Enti pubblici vigilati

 

Rif. normativa Art. 22. commi 1 lettera a), 2 e 3 del D. Lgs. n. 33/2013

Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per iquali l'amministrazione abbia il potere di nomina degliamministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuitee delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e15.

 

Enti pubblici vigilati, dati informativi e link ai siti istituzionali

 (231.61 KB)Enti pubblici vigilati, dati informativi e link ai siti istituzionali - anno 2022 (231.61 KB).
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