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Provvedimenti dirigenti

 

Rif. normativo Art. 23 del D. Lgs n. 33/2013

Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016

 
 

Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione

 

Anno 2015

 

Anno 2016

 

Anno 2017

 

Anno 2018

Dati non più soggetti a pubblicazione per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 23, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 33/2013 prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 97/2016