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Separazione, divorzio, modifica di condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile (Divorzio Breve)

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Nota bene
  7. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

Il Decreto Legge 132/2014, nell'ottica dello snellimento delle procedure dei processi civili, ha introdotto l'istituto del cosiddetto Divorzio Breve: a partire dal dicembre dello scorso anno infatti i coniugi che hanno intenzione di concludere un accordo di separazione personale, di divorzio oppure di modificare le condizioni stabilite da un precedente accordo di separazione o divorzio, possono farlo davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi anzichè in Tribunale. L'assistenza di un avvocato è facoltativa.

Questo istituto non si applica nel caso in cui vi siano dei figli minori oppure portatori di handicap oppure maggiorenni ma economicamente non sufficienti (a meno che non si tratti di figli di uno solo dei due coniugi e non della coppia). in questo caso è possibile ricorrere all'stituto della convenzione di negoziazione assistita, a cui si accede tramite l'intermediazione di un legale (vedi più sotto). Inoltre, l'accordo che viene depositato non può contenere disposizioni e patti di trasferimento patrimoniale, ad eccezione della definizione dell'assegno di mantenimento per  il coniuge.

La procedura di divorzio breve prevede che dalla data di presentazione dell'accordo di separazione / divorzio / modifica alla sua conferma devono passare almeno 30 giorni.

Il Comune competente a ricevere l'istanza è quello di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario / religioso o celebrato all’estero;
  • residenza di uno dei due coniugi.

Il Decreto ha ridotto sensibilmente anche la tempistica per la separazione e il divorzio, sia che si tratti si separazioni consensuali che giudiziali. In particolare:

  • per la separazione giudiziale, il termine di separazione ininterrotta necessario per procedere al divorzio è ridotto da tre anni a dodici mesi; il termine decorre dalla data di comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
  • per le separazioni consensuali, il termine di separazione ininterrotta passa da tre anni a sei mesi (anche per le separazioni che iniziano con un contenzioso per concludersi in un accordo consensuale).

La normativa ha introdotto anche modifiche all'art. 191 del Codice Civile, aggiungendo un comma che anticipa lo scioglimento della comunione legale dei beni (laddove i coniugi, al momento del matrimonio, abbiano optato per questa condizione). Infatti:

  • nella separazione giudiziale, lo scioglimento è disposto dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati;
  • nella separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione (purché omologato).

L’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all’Ufficiale dello Stato Civile per l’annotazione sull’atto di matrimonio dello scioglimento della comunione.

 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Ufficio Stato Civile - Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
Contatti: tel. 0331 526.208 - fax 0331 526.294 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it. E' possibile fissare un appuntamento.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.208 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rossana Garavaglia.

 

Cosa occorre

Per accedere al Divorzio Breve occorre presentarsi all'ufficio di Stato Civile, eventualmente fissando un appuntamento, presentando il testo dell'accordo e l'autocertificazione redatta secondo il modello allegato con cui le parti, ognuna singolarmente, dichiara che sussistono le condizioni per adire al divorzio breve. L'autocertificazione può essere inviata anche per via telematica con allegata una copia di un documento di identità.

Una volta presentata la dichirazione, l'Ufficiale di Stato Civile invita le parti a presentarsi non prima di trenta giorni dalla dichiarazione per la conferma della dichiarazione; l'accordo, in caso di confema, diviene così esecutivo a tutti gli effetti di legge.

 

Quanto costa

E' previsto il versamento in contanti di € 16,00 direttamente allo sportello all'atto della presentazione della dichiarazione.

 

Quanto tempo ci vuole

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento (anche se è consigliabile prendere appuntamento); dalla presentazione della dichiarazione alla sua conferma devono passare almeno 30 giorni.

 

Nota bene

il comune competente a ricevere l'accordo è quello di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio;
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

La copia autentica dell'accordo potrà essere inviata via pec entro i termini previsti dalla normativa alla casella istituzionale del Comune comune@pec.comune.castellanza.va.it.

 

Riferimenti normativi

 

Moduli