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Separazione, divorzio, modifica di condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile (Divorzio Breve)

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Nota bene
  7. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

Il Decreto Legge 132/2014, nell'ottica dello snellimento delle procedure dei processi civili, ha introdotto l'istituto del cosiddetto Divorzio Breve: a partire dal dicembre dello scorso anno infatti i coniugi che hanno intenzione di concludere un accordo di separazione personale, di divorzio oppure di modificare le condizioni stabilite da un precedente accordo di separazione o divorzio, possono farlo davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi anzichè in Tribunale. L'assistenza di un avvocato è facoltativa.

Questo istituto non si applica nel caso in cui vi siano dei figli minori oppure portatori di handicap oppure maggiorenni ma economicamente non sufficienti (a meno che non si tratti di figli di uno solo dei due coniugi e non della coppia). in questo caso è possibile ricorrere all'stituto della convenzione di negoziazione assistita, a cui si accede tramite l'intermediazione di un legale (vedi più sotto). Inoltre, l'accordo che viene depositato non può contenere disposizioni e patti di trasferimento patrimoniale, ad eccezione della definizione dell'assegno di mantenimento per  il coniuge.

La procedura di divorzio breve prevede che dalla data di presentazione dell'accordo di separazione / divorzio / modifica alla sua conferma devono passare almeno 30 giorni.

Il Comune competente a ricevere l'istanza è quello di:

Il Decreto ha ridotto sensibilmente anche la tempistica per la separazione e il divorzio, sia che si tratti si separazioni consensuali che giudiziali. In particolare:

La normativa ha introdotto anche modifiche all'art. 191 del Codice Civile, aggiungendo un comma che anticipa lo scioglimento della comunione legale dei beni (laddove i coniugi, al momento del matrimonio, abbiano optato per questa condizione). Infatti:

L’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all’Ufficiale dello Stato Civile per l’annotazione sull’atto di matrimonio dello scioglimento della comunione.

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A chi rivolgersi per avere informazioni

Ufficio Stato Civile - Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
Contatti: tel. 0331 526.208 - fax 0331 526.294 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it. E' possibile fissare un appuntamento.

 

A chi fa capo il procedimento

Servizio Stato Civile.

Tel. 0331 526.208 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rossana Garavaglia.

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Cosa occorre

Per accedere al Divorzio Breve occorre presentarsi all'ufficio di Stato Civile, eventualmente fissando un appuntamento, presentando il testo dell'accordo e l'autocertificazione redatta secondo il modello allegato con cui le parti, ognuna singolarmente, dichiara che sussistono le condizioni per adire al divorzio breve. L'autocertificazione può essere inviata anche per via telematica con allegata una copia di un documento di identità.

Una volta presentata la dichirazione, l'Ufficiale di Stato Civile invita le parti a presentarsi non prima di trenta giorni dalla dichiarazione per la conferma della dichiarazione; l'accordo, in caso di confema, diviene così esecutivo a tutti gli effetti di legge.

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Quanto costa

E' previsto il versamento in contanti di € 16,00 direttamente allo sportello all'atto della presentazione della dichiarazione.

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Quanto tempo ci vuole

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento (anche se è consigliabile prendere appuntamento); dalla presentazione della dichiarazione alla sua conferma devono passare almeno 30 giorni.

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Nota bene

il comune competente a ricevere l'accordo è quello di:

La copia autentica dell'accordo potrà essere inviata via pec entro i termini previsti dalla normativa alla casella istituzionale del Comune comune@pec.comune.castellanza.va.it.

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Riferimenti normativi

Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" convertito con modificazioni nella Legge 10.12.2014 n. 162;
Codice Civile, Libro I, Titolo VI, Capo V, "Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi".

 

Moduli

 
Moduli di autocertificazione per divorzio breve.
 
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