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Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Rif. normativo Art. n. 31 del D. Lgs. n. 33/2013

Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance

 

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Anno 2016

 
 

Rilievi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

 

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti

 

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione - Anno 2021

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione - Anno 2022