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Accesso civico

 

Rif. normativo Art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013

Art. 5 - Accesso civico
1. L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso  civico  non  è sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e  va  presentata  al  responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  già  pubblicati  nel rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica  al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico  è  disciplinata  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104, così come modificato dal presente decreto.
6. La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da   parte   del Responsabile della trasparenza,  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui  all'articolo 43, comma 5.

 

Che cos'è l'accesso civico

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accadutoall’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia perl’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto diaccesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamentegratuito.

Come presentare l'istanza

Per presentare l'istanza occorre utilizzare il modulo allegato ed inviarlo:

  • in allegato,via mail, all’indirizzo alessandro.colombo@comune.castellanza.va.it  oppure tramite casella di posta certificata comune@pec.comune.castellanza.va.it (indicando nell’oggetto: “Istanza diaccesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
  • con consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Città di Castellanza, Viale Rimembranze, 4 – 21053 Castellanza, allegando fotocopia di un documento d’identità valido;
  • tramite fax al n. 0331.501049, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Titolare del potere sostitutivo (di cui all'art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta è il Segretario Generale - e-mail: franca.bonanata@comune.castellanza.va.it

 

Registro degli accessi

In questa pagina è consultabile il Registro degli accessi che il Comune di Castellanza ha istituito in linea con le raccomandazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera A.N.AC. n. 1309 del 28 dicembre 2016.
Il registro riporta, per ogni istanza di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato conclusa nel semestre di riferimento, la data di presentazione, la sintesi dell’oggetto, la presenza di eventuali controinteressati, l’esito della richiesta e la data della decisione, omettendo dati personali.
Il registro è pubblicato a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Ai fini della pubblicazione, l'elenco è aggiornato con cadenza semestrale, a partire dal 2° semestre dell’anno 2022.