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Accesso civico

 

Rif. normativo Artt. 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013

 

Che cos'è l'accesso civico

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accadutoall’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia perl’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto diaccesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamentegratuito.

Come presentare l'istanza

Per presentare l'istanza occorre utilizzare il modulo allegato ed inviarlo:

Titolare del potere sostitutivo (di cui all'art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta è il Segretario Generale - e-mail: rosanna.tranchida@comune.castellanza.va.it

 (57.55 KB)Modulo di istanza di accesso civico (57.55 KB).
 

Registro degli accessi

In questa pagina è consultabile il Registro degli accessi che il Comune di Castellanza ha istituito in linea con le raccomandazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera A.N.AC. n. 1309 del 28 dicembre 2016.
Il registro riporta, per ogni istanza di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato conclusa nel semestre di riferimento, la data di presentazione, la sintesi dell’oggetto, la presenza di eventuali controinteressati, l’esito della richiesta e la data della decisione, omettendo dati personali.
Il registro è pubblicato a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Ai fini della pubblicazione, l'elenco è aggiornato con cadenza semestrale, a partire dal 2° semestre dell’anno 2022.

 (75.19 KB)Registro degli accessi - aggiornato al 2° semestre 2022 (75.19 KB).
 (182.25 KB)Registro degli accessi - aggiornato al 1° semestre 2023 (182.25 KB).
 (91.55 KB)Registro degli accessi - aggiornato al 2° semestre 2023 (91.55 KB).
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