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I Giudici Popolari sono cittadini che, insieme ai magistrati, compongono il collegio giudicante della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello (gli organi giurisdizionali competenti a giudicare per i delitti per cui è previsto l'ergastolo o la reclusione superiore a 24 anni).
Gli albi dei giudici popolari sono conservati presso ogni la Corte d'Assise e vengono aggiornati con cadenza biennale a seguito della pubblicazione in ogni comune di un bando. Chiunque abbia i requisiti può chiedere l'iscrizione all'albo presentando domanda, dopo la pubblicazione del bando, al proprio Comune.
I requisiti richiesti dalla legge sono i seguenti:
Non possono ricoprire l'incarico di giudice popolare:
Una volta scaduto il termine indicato nel bando, l'elenco delle domande viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni, durante i quali è possibile presentare eventuali reclami; oltre tale termine, l'elenco viene trasmesso alla Corte d'Assise che provvede, tenuto conto delle opposizioni e reclami, alla formazione degli albi definitivi secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva unificando gli albi dei vari mandamenti. l'albo viene approvato con decreto e trasmesso ai comuni per la pubblicazione. La chiamata avviene per sorteggio.
Ufficio Anagrafe /Elettorale - orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
Contatti: tel. 0331 526.210 - fax 0331 526.294 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.
Tel. 0331 526.224 e-mail r.cassani@comune.castellanza.va.it
Responsabile del procedimento: sig.ra Raffaella Cassani.
Occorre presentare domanda in carta libera compilando l'apposito modello entro il termine indicato nel bando pubblico. La domanda può essere consegnata allo sportello negli orari di apertua al pubblico oppure inviata via fax, tramite raccomandata, via e-mail normale o pec (in questi ultimi casi è necessario allegare la copia di un documento di identità).
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Chi viene chiamato a ricoprire l'incarico e non si presenta senza un fondato motivo, è condannato al pagamento di una somma variabile da 2, 58 a € 15,49 oltre alle spese dell'eventuale sospensione e rinvio del dibattimento. Per non incorrere in tale sanzione ed essere esonerati dal servizi occorre presentare un certificato medico prima della comparizione o durante la seduta di giuramento.
Al giudice popolare nominato viene riconosciuto un compenso giornaliero e un'indennità di viaggio (se l'ufficio è prestato fuori dal comune di residenza).