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Si informa che è possibile accendere gli impianti di riscaldamento per una durata giornaliera massima di 7 ore.
Infatti, in presenza di eccezionali avverse condizioni climatiche, che ne giustifichino l’esercizio, gli impianti di riscaldamento si possono accendere anche al di fuori del periodo previsto (quindi prima del 15 Ottobre), con una durata giornaliera massima non superiore alla metà di quella consentita e cioè di 7 ore, così come previsto dall’art. 9 del D.P.R. 412/93 integrato con il D.P.R. 551/99.