1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
testata per la stampa della pagina

Contenuto della pagina

Bonifica amianto

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Note
  6. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

Prima che ne fosse scoperta la pericolosità per la salute, l'amianto e i suoi derivati (es. eternit) sono stati largamente usati in edilizia in aparticolare per la realizzazione di coperture, tetti, canne fumarie, tubazioni ecc. L'impiego dell'amianto è stato vietato nel 1992 con la Legge 257; Regione Lombardia con la legge n. 17/2003 ha stabilito delle norme per la sua progressiva eliminazione tramite la bonifica e il corretto smaltimento: come è noto infatti, le fibre di amianto che si staccano dai manufatti deteriorati sono nocive per la salute.

Nel 2005, in attuazione della L 17/2003, è stato approvato il Piano Regionale Amianto Lombardia (DGR 8/1526 del 22/12/2005), con cui veniva pianificata, nell'arco di un decennio, l'eliminazione dell'amianto dal teritorio regionale.

Per raggiungere tale obiettivo il Piano prevedeva, tra le altre disposizioni, un censimento dei manufatti: i proprietari di edifici contenenti amianto dovevano infatti presentare un'autonotifica all'ASL della Provincia di riferimento a cui andava allegata una valutazione dello stato di degrado redatta da un tecnico specializzato secondo i criteri stabiliti dal PRAL. Una volta raccotle tute le autocertificazioni, il Piano prevedeva l'articolazione deglli interventi di rimozione o messa in sicurezza. In particolare, la legge prevede che la valutazione dell'indice di degrado sia aggiornata ogni 2 anni a cura dei proprietari dei manufatti.

Il termine indicato dal Piano per la rimozione dell'amianto è scaduto il 16/01/2016. I proprietari di manufatti di amianto, per cui la data indicata non è perentoria, devono procedere all'aggiornamento della valutazione dello stato di degrado e alla successiva bonifica, secondo le modalità indicate dalla Regione.

Gli interventi infatti si classificano in tre tipologie principali:

  1. la rimozione;
  2. l'incapsulamento,
  3. il confinamento.

E' importante che ogi tipo di intervento sia svolto da aziende specializzate scritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Categoria 10).

Nel caso della rimozione, l'azienda specializzata che deve predisporre un apposito piano di lavoro da notificare all'ASL. Infatti, data la pericolosità dei materiali, l'attività dovrà essere effettuato tramite l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione dell'ambiente esterno. L'impresa deve inoltre procedere all'espretamento delle pratiche amministrative per il trasporto e lo smaltimento dei manufatti in centri autorizzati.

L'incapsulamento consiste nel trattamento dei manufatti con appositi prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione delle fine mentre il confinamento, cioè la messa in sicurezza del manufatto, consiste nella separazione dell'amianto dagli spazi abitatibvi con l'utilizzo di barriere a tenuta e con sovra copertura.

La rimozione è senza dubbio la soluzione ottimale e consente tra l'altro di accedere alle agevolazioni fiscali previste per le manutenzioni straordinarie (recupero del 50% della spesa) o per il contenimento dei consumi energetici (recupero del 65%). Nel caso in cui non si procedesse con nessuno deli interventi sopra descritti (laddove il manufatto è integro e separato dagli spazi abitativi, come ad esempio un tetto), resta comuqnue l'obbligo per i proprietari di procedere ogni 2 anni all'aggiornamento dell'indice di degrado.

 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Settore Governo del Territorio - ufficio Ecologia tel. 0331 526.213 e-mail ecologia@comune.castellanza.va.it - orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.217 e-mail ecologia@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Isabella Ramolini.

 

Cosa occorre

L'indice di degrado deve essere compilato da un professionista abilitato (tecnico con patentino regionale per l'amianto, responsabile di servizio di prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto o geometra) seguendo le linee guida riassunte nel documento allegato.

Gli interventi sopra descritti devono essere condotti da aziende specializzate. Il comune di Castellanza, al fine di incentivare gli interventi di rimozione, ha stipulato una convenzione conla cooeprativa Non Solo Amianto di Legnano. L'azienda è stata selezionata in base ad un'indagine di mercato condotta sulla base dei questionari e dei criteri previsti dalla Regione. La convenzione prevede lo svolgimento dei lavori sulla base di tariffe forfettarie e onnicomprensive.

Si ricorda che l'esecuzione dei lavori è soggetta alla presentazione di pratica edilizia (o comunque di un titolo abilitante per interventi di edilizia privata).

 

Quanto costa

In base alla convenzione vigente, le tariffe di intervento della cooperativa Non Solo Amianto sono le seguenti:

  1. € 350,00.= + IVA per superfici fino a 16 mq - € 10,00.= + IVA per ogni metro quadr oecceente;
  2. € 250,00.= + IVA per la valutazione dell'indice di degrado.

Si ricorda che l'onere finanziario degli interventi è interamente a carico del proprietario e che la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori ricade unicamente sull'operatore indicato.

I contatti della cooperativa sono i seguenti: Non Solo Amianto - n. verde 800.17.16.17 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

 

Nota bene

Coloro che non hanno presentato l'autonotifica per il censimento entro il 31/01/2013, sono passibili di sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00 sono comuqnue tenuti a farlo compilando il modulo allegato.

 

Riferimenti normativi

  • Legge Regionale 29.09.2003 n. 17, "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto";
  • Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 22.12.2005 n. 8/1526, "Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL)"  - vedi sotto;
  • Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18.11.2008, "Approvazionedel protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperturein cemento amianto e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazionedelle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n.VIII/1439 del4.10.2000" - vedi sotto.

Documenti