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Imposta Comunale Unica 2016: le novità

La legge di stabilità 2016 ha introdotto importanti modifiche alla IUC

 

Con la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il Governo ha introdotto importanti modifiche all'Imposta Comunale Unica (IUC). Sono qui di seguito illustrate le principali innovazioni che decorrono dal 2016.

  1. Abitazione principale - TASI
  2. Comodato d'uso - IMU e TASI
  3. Immobili locati a canone concordato - IMU e TASI
  4. Terreni agricoli

Abitazione principale TASI

ANNO 2016 IMU E TASI NON DOVUTA

Dal 2016 è esclusa per i proprietari la TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) sull'abitazione principale e la quota a carico degli occupanti / inquilini quando l'immobile iln locazione è abitazione principale. Fanno eccezione le abitazioni principali classificate in categoria A1, A8 e A9.

Per abitazione principale, sia ai fini IMU che TASI,si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti delnucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagraficain immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni perl’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleofamiliare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo."

Quindi, perchè un fabbricato si ada itendersi "Abitazione principale, devono ricorrere contemporaneamente 3 requisiti:

  • il possesso o la proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione);
  • la residenza anagrafica,
  • la dimora abituale intesa come elemente che sussiste continuativamente nel tempo.

Comodato d'uso - IMU e TASI

Aliquota IMU anno 2016: 7,60 per mille
Aliquota TASI anno 2016: 1,00 per mille


La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili ad uso abitativo e  relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale.

Recita l'rt. 1803 Codice Civile: "Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito". Comodante è chi dà il bene in comodato - Comodatario è chi riceve il bene in comodato.

Per usufruire del beneficio devono però manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale;
  • il contratto di comodato siaregistrato,
  • il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Ilbeneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso incomodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia classificato nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

La riduzione del 50 per cento della base imponibile si applica sia all’abitazione sia alle pertinenze concesse in comodato (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate).

Nel caso in cui i requisiti siano posseduti soltanto da uno dei contitolari, usufruisce dell’agevolazione esclusivamente il contribuente in possesso dei requisiti con riferimento alla  propria quota di possesso.

Il soggetto passivo deve attestare i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento IUC.

Casi  di NON applicabilità della riduzione:

  • se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale);
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi;
  • se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A);
  • se si risiede all'estero;
  • se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione pricipale del comodatario.

Registrazione del contratto di comodato

Il comodato pò essere in forma verbale o scritta. In caso di contratto di comodato in forma scritta, occorre dotarsi della seguente documentazione:

  • almeno 2 copie del contratto con firma in originale (una per l'ufficio e una per il proprietario o per i lcomodatario; all'altra parte può andare una copia del contratto registrato);
  • una marca da bollo da 16,00 euro per ogni copia del contratto (quindi almento bene. nota bene: serve una marca ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe). Le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alladata di sottoscrizione del contratto di comodato e NON successiva;
  • copia del documento di identità del comodante e del comodatario;
  • versamento di 200,00 euro (imposta di registro) su codice tributo 109T effettuato con Modello F23;
  • Modello 69 compilato per la richiesta di registrazione (vedi Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it).

Il termine di registrazione è di 20giorni entro la data di sottoscrizione.

In caso di comodato in forma verbale:

Ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione, èobbligatoria la registrazione del comodato anche se si tratta di contratto verbale. In tal caso dovrà essere presentato il Modello 69 in duplice copia, nel quale dovrà essere indicata, come tipologia dell’atto, “Contratto verbale di comodato”.

Quindi il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di almeno Euro 232,00 (200 Euro imposta di registro + almeno 2 bolli da Euro16,00).

Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto.

Immobili locati a canone concordato - IMU e TASI

Aliquota IMU anno 2016: 10,60 per mille
TASI NON DOVUTA


L’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune,  è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1988 n. 431 e s.m.i.,  in applicazione dell’Accordo stipulato in data 12.02.2015, di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2015.

Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione di cui sopra  il soggetto interessato è tenuto a presentare ,  apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione allegando copia del contratto di locazione debitamente registrato.

La dichiarazione va presentata entro il entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo. In caso di dichiarazione tardiva, l’agevolazione decorrerà dal primo gennaio dell’anno in corso del quale la dichiarazione è presentata.

Il comune si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

Terrreni agricoli

Anno 2016 IMU e TASI NON DOVUTA

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).