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IMU: le prossime scadenze


Imposta Municipale Propria (IMU) - Versamento acconto

NOVITA’: Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo, di massima,  la struttura e le  impostazioni fiscali dei precedenti tributi.
Salvo proroghe di legge a seguito dell’attuale emergenza sanitaria, al momento NON previste,  il versamento dell'acconto IMU (Imposta Municipale Propria) deve avvenire entro il 16 GIUGNO 2020.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, come da prospetto aliquote pubblicato.

Con Deliberazione n. 70 del 09.06.2020 la Giunta Comunale ha disposto il differimento del termine per il versamento della prima rata dell’IMU 2020 al 30 SETTEMBRE 2020 esclusivamente per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, dimostrabili su richiesta dell’Ente, possessori di immobili rientranti nelle categorie catastali:

Il versamento dell’IMU è effettuato tramite il modello F24 - I codici tributo, invariati rispetto all’anno 2019,  da utilizzare sono i seguenti:

Il campo “codice ente/codice comune” deve contenere il codice catastale del Comune di Castellanza: C139

Si evidenzia che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi son oversati unitamente all’imposta dovuta.

IMPORTANTE: In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria, NON E’ DOVUTA LA PRIMA RATA dell’ IMU, ai sensi dell’art. 177 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Rilancio”,  relativa agli immobili compresi nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

 (154.77 KB)Aliquote IMU 2020 (154.77 KB).
 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

IMPOSTA ABOLITA CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2020

ATTENZIONE ASSORBITA DA IMU

 

Presentazione della dichiarazione IMU

ENTRO IL  31 DICEMBRE 2020 per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2019 (D.L.n. 34 del 30/04/2019, convertito nella L. 58/2019).
Gli obblighi dichiarativi ai fini IMU previsti solo nei casi espressamente indicati dalle istruzione del modello ministeriale reso disponibile (vedi apposito link).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate.

 

Note Comuni

E’ possibile effettuare ONLINE il calcolo dell’imposta e la stampa del Modello F24 al link disponibile sul sito internet del Comune (clicca qui).
L’Amministrazione comunale mette a disposizione, dei contribuenti di Castellanza, un servizio gratuito di calcolo, su appuntamento, tramite i CAF di seguito indicati: CAF CISL, Via Roma n. 26 Call center tel.  800800730 - CAF CGIL LOMBARDIA, Via XX Settembre n. 7 Tel. 0332 1956830 Call center tel. 0331 652520 - CAF ACLI presso il  CIRCOLO ACLI in Via V. Veneto 4 Tel. 0332-281357.

 

Ravvedimento operoso

Grazie al ravvedimento il contribuente ha la possibilità di regolarizzare i versamenti di imposte omesse o pagate in misura insufficiente applicando sanzioni ridotte: il vantaggio consiste nella misura contenuta delle sanzioni, proporzionale al tempo che intercorre tra la violazione degli obblighi tributari ed il versamento eseguito in adozione al ravvedimento operoso.
Perché la regolarizzazione sia corretta, il contribuente è tenuto a procedere spontaneamente, sanando la propria posizione fiscale versando, oltre all’importo dovuto a titolo di tributo, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale. La regolarizzazione può riguardare anche l’omessa dichiarazione ma, per questa violazione, la possibilità di sanare l’errore deve essere esercitata in   un tempo molto limitato, ossia entro 90 giorni dal termine previsto per la sua presentazione.
In ambito di ravvedimento operoso, è intervenuto il Decreto Legge n. 124/2019 (cosiddetto “decreto fiscale 2020”) che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, inserendo l’articolo10-bis, recante “Estensione del ravvedimento operoso”, ha rimosso le limitazioni che l’art.13 del D.Lgs. n. 472/1997 poneva all’applicazione di tale istituto ai tributi locali.
In sintesi, la misura delle sanzioni è ora la seguente:

Fattispecie
Modalità ravvedimento
Sanzioni
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT)
Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto
0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE)
Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto
1/10 del 15% = 1,50%
Omesso versamento (RAVV. ORDINARIO)
Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto
1/9 del 15% = 1,67%
Omesso versamento (RAVV. ORDINARIO)
Versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l’anno
1/8 del 30% = 3,75%
Omesso versamento (RAVV. ULTRANNUALE)
Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni
1/7 del 30% = 4,28%
Omesso versamento (RAVV. LUNGO)
Versamento oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni
1/6 del 30% = 5,00%

Per tutte le fattispecie sopra indicate gli interessi sono calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Ravvedimento operoso per regolarizzare la dichiarazione
Anche in relazione alla dichiarazione, è possibile effettuare la regolarizzazione della violazione applicando il ravvedimento operoso. In particolare, per l’omessa dichiarazione, è possibile procedere con la presentazione tardiva, purché questa avvenga entro 90 giorni dal termine di legge o da regolamento. Oltre tale termine, stante il principio consolidato in ambito tributario, l’irregolarità per omessa dichiarazione non è sanabile. Pertanto è possibile provvedere come segue:


Modalità ravvedimento
Sanzioni
Interessi
* Presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza;
* pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione;
* pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali;
* se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 3,00
1/20 del 100 % = 5,00 %
Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento

* Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza;
* pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione;
* pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali,
* se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 5,00
1/10 del 100 % = 10,00 %
Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento

La regolarizzazione può interessare anche l’infedele dichiarazione e opera come di seguito indicato (PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA):

Modalità ravvedimento
Sanzioni
Interessi
* Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni  dalla scadenza;
* pagamento sanzione ridotta
* pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa, e degli interessi legali
1/9 del 50% = 5,55%
Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.
* dichiarazione rettificativa entro termine della dichiarazione dell’anno successivo alla violazione;
* pagamento della sanzione ridotta
* pagamento del tributo eventualmente dovuto per la dichiarazione rettificativa e degli interessi legali
1/8 del 50% = 6,25%
Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse.

anno 2015
0,50%
Dm Economia 11/12/2014
anno 2016
0,20%
Dm Economia 11/12/2015
anno 2017
0,10%
Dm Economia 07/12/2016
anno 2018
0,30%
Dm Economia 13/12/2017
anno 2019
0,80%
Dm Economia 12/12/2018
anno 2020
0,05%
Dm Economia 12/12/2019
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