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Il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", pone sotto tutela i beni paesaggistici di interesse pubblico, cioè quelle aree"costituenti espressioni dei valori storici, culturali, naturali, morfologici del territorio", intendendo come paesaggio "il territorio espressivo di identità". Oltre ai beni tutelati per legge, che sono ad esempio i territori costieri marini e dei laghi, ghiacciai, vulcani, parchi naturali (art. 142), l'art. 136 del Codice specifica che sono sottoposte a tutela, previa verifica dell'interesse pubblico:
La dichiarazione di notevole interesse pubblico è di competenza della Commissione Regionale istituita per legge, sentito il parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e viene inserito nel Piano Paesaggistico, lo strumento generale di pianificazione degli interventi sul territorio nel rispetto dei vincoli di tutela.
Laddove quindi un'area o un'immobile sia dichiarato di notevole interesse pubblico, ogni intervento, salvo alcune eccezioni codificate dall'art. 149 (vedi note), è sottoposto al rilascio dell'autorizzazione, che è un "atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio".
Per gli interventi di lieve entità, il Codice ha previsto una procedura semplificata regolamentata dal DPR 139/2010. L'allegato 1 del Regolamento elenca tutti gli interventi in cui ricorre questo caso. La procedura semplificata riduce i tempi del procedimento e i documenti da presentare.
In entrambi i casi, alla domanda vanno allegati la relazione paesaggistica e la documentazione prevista dal DPCM 12/12/2005.
La Regione, nell'ambito delle disposizioni di legge, ha autorizzato il Comune di Castellanza allo svolgimento amministrativo delle pratiche paesaggistiche che ricadono nel suo territorio.
Settore Governo del Territorio - Servizio Pianificazione Attuativa / Edilizia Privata tel. 0331 526.222 e-mail ediliziaprivata@comune.castellanza.va.it. Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
Tel. 0331 526.223 e-mail scoradin@comune.castellanza.va.it - prg@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: geom. Sonia Coradin
La domanda va presentata al Comune compilando l'apposito modulo (procedura ordinaria o semplificata in base al caso che ricorre: nel caso di procedura semplificata, è necessario complilare anche l'apposita scheda). Alla domanda devono essere allegati la relazione paesaggistica, gli elaborati di progetto e i documenti indicati nel DPCM 12/12/2015 la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre alla domanda e l'alrta che andrà apposta sull'atto di autorizzazione).
L'importo dei diritti di segreteria, in base alle tariffe attualmente vigenti, è di € 60,30, da versare in una delle seguenti modalità:
PROCEDURA SEMPLIFICATA
La durata complessiva del procedimento è di 60 giorni. Una volta ricevuta la domanda, il Comune ha 30 giorni di tempo per eseguire le verifiche istruttorie riguardo la compatibilità dell'intervento alle prescrizioni del Piano Paesaggistico e degli strumenti urbanistici vigenti; in caso di conformità, la documentazione (che comprende anche il parere della Commissione Paesaggio e una relazione tecnico illustrativa) viene inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (dell'avvenuto invio viene data comunicazione al richiedente), che si esprime entro 25 giorni dal ricevimento. Il parere vincolante, se positivo viene trasmesso al Comune, che ha 5 giorni di tempo per adottare il provvedimento di autorizzazione in conformità; se negativo viene comunicato con motivazione del non accoglimento al richiedente e al Comune.
Se invece il Comune intende esprimere parere negativo invia una preavviso di non accoglimento; il richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o integrazioni; in caso di conferma del parere, il richiedente può, entro i successivi 20 giorni, rivolgersi direttamente al Soprintendente.
PROCEDURA ORDINARIA
La durata complessiva del procedimento è di 120 giorni. Il comune ha tempo 40 giorni per le verifiche istruttorie e l'invio alla Soprintendenza, con il parere della Commissione Paesaggio, della documentazione accompagnata da una relazione tecnico illustrativa (dell'avvenuto invio viene data comunicazione al richiedente). Entro i successivi 45 giorni la Soprintendenza deve esprimersi sull'autorizzazione; nel caso che ciò non avvenga, il Comune può indire, entro i 15 giorni seguenti lo scadere del termine riservato alla Soprintendenza, una conferenza di servizi per l'esame contestuale degli atti. Se il parere della Soprintendenza è positivo, l'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 20 giorni; se negativo, al richiedente viene comunicato il preavviso di diniego (verso cui il richiedente può presentare osservazioni o integrazioni entro 10 giorni). Anche in questo caso, il richiedente ha comunque la facoltà di rivolgersi direttamente alla Soprintendenza qualora entro 60 giorni dall'nvio della domanda il Comune non abbia concluso l'istruttoria o abbia espresso parere negativo (la fatta slva la procedura prevista dall'art. 10bis della L. 241/90: preavviso di non accoglimento e 10 giorni per osservazioni). In ogni caso, se la Soprintendenza non esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione e della relazione tecnico illustrativa del Comune, quest'ultimo procede comunque all'emanazione del provvedimento.
Al termine della procedura, il provvedimento paesaggistico viene inserito nell'applicativo MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali) di Regione Lombardia.
L'autorizzazione ha una durata di cinque anni.
Le sanzioni previste dal Codice per l'esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione sono (artt. 167 e 181):
Le autorizzazioni paesaggistiche sono in ogni caso impugnabili al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi.