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Convivenze di fatto

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Note
  7. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

La Legge n. 76 del 20.05.2016 ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili e le convivenze di fatto. Le prime sono disciplinate dai commi da 1 a 35 e dal DPR n. 144 del 23.07.2016 e consistono una "specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione" tra persone maggiorenni dello stesso sesso", mentre le seconde (disciplinate dai commi da 35 e segg. della L 76/2016) si istituiscono "tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con atre persone".

Le convivenze di fatto danno alle persone conviventi alcuni diritti di assistenza morale ma anche materiale e patrimoniale, nel caso in cui siano stati sottoscritti dei patti di convivenza. Rientrano tra i diritti previsti dalla legge:

  • lo stesso livello di assistenza previsto dall'ordinamento giudiziario per i coniugi;
  • l'assistenza e l'accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere pubbliche, private o di assistenza pubblica;
  • la possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, cioè in caso di morte in relazione alla donazione di organi e per le modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie;
  • qualora l'immobile in cui si svolge la convivenza è di proprietà di uno dei due conviventi, in caso di morte del proprietario il convivente può continutare avivere nella casa comune per un periodo variabile in base alla durata della convivenza o alla presenza di figli minori o disabili;
  • analoga disposizione per quanto riguarda i contratti di locazione, ovvero il diritto a subentrare nel contratto di locazione della casa comune in caso di decsso del convivente titolare del contratto;
  • rilevanza della convivenza nella graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia propolare che diano riliebo allìappartenenza ad un nucleo familiare;
  • estensione al convivente della disciplina relativa all'impresa familiare;
  • legittimazione ad instaurare procedimenti di interdizione, curatela e amministrazione di sostegno in caso di incapacità di uno dei conviventi, con conseguente possibilità di essere nominato tutore, curaotre o amministratore di sostegno del convivente di fatto;
  • ditritto agli alimenti per il convivente in stato di bisogno, in caso di cessazione della convivenza;
  • estensione del diritto al risarcimento del danno per fatto illecito in caso di morte.

Oltre ai diritti sopra elencati, la legge stabilise la facoltà per i conviventi di sottoscrivere dei contratti di convivenza con cui disciplinare i rapporti patrimoniali in relazione alla vita in comune. Il contratto deve essere redatto, pena nullità, in forma scritta con atto pubblico oppure scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Ai fini dell'opponibilità versi terzi e per il rilascio della cerificaizione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso entro 10 giorni al comune di residenza dal notaio o dall'avvocato che lo ha redatto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni.

 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Ufficio Anagrafe - orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
contatti: fax 0331 526.294 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.208 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: sig.ra Raffaella Cassani.

 

Cosa occorre

E' necessario presentare l'apposita dichiarazione compilando il modulo allegato. La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i conviventi, che devono allegare anche la fotocopia di un documento di identità valido.

La dichiarazione può essere presentata:

La sottosrizione puà avvenire anche tramite firma elettronica o firma digitale qualificata e inviata in forma telematica con le copie digitali dei documenti di identità dei dichiaranti.

Una volta ricevuta la dichiarazione, l'ufficio Anagrafe procederà entro due giorni alla sua registrazione con decorrenza dalla data di presentazione, riservandosi di effettuare le verifiche dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza (comma 36 L. 76/2016). Se nei successivi 45 giorni l'ufficio non comunicherà la mancanza di eventuali requisiti mancanti, la registrazione è da intendersi confermata; in caso contrario, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 relativa al preavviso di rigetto di una richiesta, i conviventi hanno 10 giorni di tempo per integrare o correggere le dichiarazione.

 

Quanto costa

La presentazione della dichiarazione di convivenza non comporta costi.

 

Quanto tempo ci vuole

La registrazione della dichiarazione avviene entro due giorni dalla presentazione: da quel momento è possibile richiedere il rilascio della certificazione attestante la convivenza.

 

Nota bene

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  1. matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  2. decesso di un convivente;
  3. cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

La dichiarazione di cessazione della convivenza deve essere presentata compilando il modulo allegato.

Analogamente, il contratto di convivenza si risolve in uno dei seguenti casi:

  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale di anagrafe per l'aggiornamento della registrazione anagrafica.

 

Riferimenti normativi

 

Moduli