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Unioni civili

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Nota bene
  7. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

La Legge n. 76 del 20.05.2016 ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili e le convivenze di fatto. Le prime sono disciplinate dai commi da 1 a 35 e dal DPR n. 144 del 23.07.2016 e consistono una "specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione" tra persone maggiorenni dello stesso sesso", mentre le seconde (disciplinate dai commi da 35 e segg. della L 76/2016) si istituiscono "tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione cvile tra loro o con atre persone".

In linea generale, l'unione civile è equiparata al matrimonio in ogni legge, regolamento o atto amministrativo che riguardi i diritti e i doveri delle parti, fatte salve le disposizioni del Codice Civile non richiamate espressamente nella Legge 76/2016 nonchè la disciplina sulle adozioni. Ad esempio, in caso di decesso di una parte dell'unione, l'altra ha il diritto alla pensione di reversibilità e al TFR maturato; si applicano le stesse disposizioni in materia di successione tra i coniugi; trova applicazione all'unione la disciplina della separazione e del divorzio ecc.

L'Unione avviene tramite una dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile (sindaco o suo delegato) e viene trascritta nel Registro delle Unioni Civili. La costituzione di unione civile è preceduta da una richiesta in cui gli interessati comuicano i loro dati anagrafici e l'insussistenza delle cause impeditive elencate dal comma 4 della L. 76/2016, ovvero:

  1. la sussistenza,per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  2. l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
  3. la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del Codice Civile (legami di parentela); non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
  4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

In sede di presentazione della richiesta inoltre, le parti dovranno indicare il regime patrimoniale (se cioè divisione o comunione dei beni).

 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Ufficio Stato Civile - Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
Contatti: tel. 0331 526.208 - fax 0331 526.294 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.208 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rossana Garavaglia.

 

Cosa occorre

è necessario prendere contatto con il servizio Stato Civile per fissare un appuntamento durante il quale le parti, congiuntamente e tramite la sottoscrizione del modulo allegato, presenteranno la richiesta di costituzione di unione civile. l'ufficiale di Stato Civile redige proceso verbale della presentazione della richiesta e fissa insieme ai convenuti la data per la dichirazione, che deve avvenire non prima di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, durante i quali l'ufficio procede alle verifiche delle condizioni di Legge. Nel caso in cui una delle parti fosse impossibilitata a recarsi in Comune, l'ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione al domicilio dei richiedenti. Il citttadino straniero deve presentare un dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese da cui risulti che, in base alle legi a cui è sottoposto, nulla osta all'unione.

Nel giorno fissato, le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale di stato civile, la dichiarazione di voler costituire un'uione civile. Alle parti vengono letti quindi i commi 11 e 12 della Legge 76/2016 e si procede alla redazione di processo verbale, cui segurà la trascrizione nell'apposito registro.

Lo stato civile delle parti viene modificato in: "Unito civilmente".

 

Quanto costa

La procedura non comporta costi.

 

Quanto tempo ci vuole

Dalla data di presentazione della richiesta alla data della dichiarazione devono passare 15 giorni.

 

Nota bene

L'unione civile può sciogliersi per:

  1. morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  2. divorzio;
  3. manifestazione di volontà allo scioglimento, anche disgiunta, davanti all'ufficiale di stato civile;
  4. sentenza di rettificazione e di attribuzione di sesso.

Gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso contratti all'estero secondo la legislazione vigente nel paese che ha composto l'atto, possono essre trascritti nel registro delle unioni civili. Non sono trascrivibili le unioni civili contratte all'estero tra persone di sesso diverso.

 

Riferimenti normativi

 

Moduli