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La Legge n. 76 del 20.05.2016 ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili e le convivenze di fatto. Le prime sono disciplinate dai commi da 1 a 35 e dal DPR n. 144 del 23.07.2016 e consistono una "specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione" tra persone maggiorenni dello stesso sesso", mentre le seconde (disciplinate dai commi da 35 e segg. della L 76/2016) si istituiscono "tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione cvile tra loro o con atre persone".
In linea generale, l'unione civile è equiparata al matrimonio in ogni legge, regolamento o atto amministrativo che riguardi i diritti e i doveri delle parti, fatte salve le disposizioni del Codice Civile non richiamate espressamente nella Legge 76/2016 nonchè la disciplina sulle adozioni. Ad esempio, in caso di decesso di una parte dell'unione, l'altra ha il diritto alla pensione di reversibilità e al TFR maturato; si applicano le stesse disposizioni in materia di successione tra i coniugi; trova applicazione all'unione la disciplina della separazione e del divorzio ecc.
L'Unione avviene tramite una dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile (sindaco o suo delegato) e viene trascritta nel Registro delle Unioni Civili. La costituzione di unione civile è preceduta da una richiesta in cui gli interessati comuicano i loro dati anagrafici e l'insussistenza delle cause impeditive elencate dal comma 4 della L. 76/2016, ovvero:
In sede di presentazione della richiesta inoltre, le parti dovranno indicare il regime patrimoniale (se cioè divisione o comunione dei beni).
Ufficio Stato Civile - Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
Contatti: tel. 0331 526.208 - fax 0331 526.294 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.
Tel. 0331 526.208 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rossana Garavaglia.
è necessario prendere contatto con il servizio Stato Civile per fissare un appuntamento durante il quale le parti, congiuntamente e tramite la sottoscrizione del modulo allegato, presenteranno la richiesta di costituzione di unione civile. l'ufficiale di Stato Civile redige proceso verbale della presentazione della richiesta e fissa insieme ai convenuti la data per la dichirazione, che deve avvenire non prima di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, durante i quali l'ufficio procede alle verifiche delle condizioni di Legge. Nel caso in cui una delle parti fosse impossibilitata a recarsi in Comune, l'ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione al domicilio dei richiedenti. Il citttadino straniero deve presentare un dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese da cui risulti che, in base alle legi a cui è sottoposto, nulla osta all'unione.
Nel giorno fissato, le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale di stato civile, la dichiarazione di voler costituire un'uione civile. Alle parti vengono letti quindi i commi 11 e 12 della Legge 76/2016 e si procede alla redazione di processo verbale, cui segurà la trascrizione nell'apposito registro.
Lo stato civile delle parti viene modificato in: "Unito civilmente".
La procedura non comporta costi.
Dalla data di presentazione della richiesta alla data della dichiarazione devono passare 15 giorni.
L'unione civile può sciogliersi per:
Gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso contratti all'estero secondo la legislazione vigente nel paese che ha composto l'atto, possono essre trascritti nel registro delle unioni civili. Non sono trascrivibili le unioni civili contratte all'estero tra persone di sesso diverso.
Legge 20.05.2016 n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
DPR 23.07.2016 n. 144, "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2015 n. 76".