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Accesso civico generalizzato

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Note
  7. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

Il D.Lgs. 97/2013 (il cosiddetto FOIA – Freedom Of Information Act), che ha modificato il D.Lgs. 33/2013 (Decreto Anticorruzione), ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'Accesso Civico Generalizzato, ovvero la facoltà di ogni cittadino di richiedere, senza obbligo di motivazione, la visione e la copia di qualsiasi dato, informazione o documento prodotto o detenuto dal Comune. L’art. 3 infatti recita testualmente “ Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto diaccesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria aisensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli” secondo le modalità previste dalla legge.

Mentre l'accesso agli atti regolamentato dalla L.241/90 (che resta in vigore), presuppone che il richiedente, per avere accesso a determinati documenti o procedimenti, debba avere un interesse "diretto,concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ecollegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 24), l'accesso generalizzato non richiede nessun presupposto legittimante e quindi nessuna specifica motivazione: l'accesso generalizzato ha infatti lo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionalie sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (...) nel rispetto della tutela di interessi giuridicamente rilevanti" (art. 5 D.Lgs. 22/2013), inscrivendosi nel contesto più ampio della massima trasparenza del rapporto tra la pubblica amministrazione e cittadini. Per questa ragione, l'accesso generalizzato è gratuito (salvo la copertura dei costi effettivamente sostenuti se si chiede la riproduzione su carta o su altro supporto materiale).

La trasparenza dell'azione amministrativa si articola così in tre livelli:

  • l'accesso agli atti ex L. 241/1990 secondo cui il cittadino ha diritto ad essere informato e ad avere accesso agli atti che lo riguardano o lo interessano direttamente o indirettamente;
  • l'accesso civico introdotto dal D.Lgs. 33/2013 secondo cui il cittadino ha diritto di richiedere la pubblicazione degli atti che le amministrazioni devono per legge rendere pubblici nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale;
  • l'accesso civico generalizzato, che estende l'accesso civico alla generalità dei documenti amministrativi.

Occorre tuttavia precisare che l'accesso generalizzato è sottoposto a dei precisi limiti disciplinati dalla legge finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e privati. Nel primo caso (tutela degli interessi pubblici), sono esclusi dall’accesso gli atti inerenti a:

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico;
  • sicurezza nazionale;
  • difesa e questioni militari;
  • relazioni internazionali;
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
  • svolgimento di attività ispettive.

Riguardo la tutela degli interessi privati, l’accesso è negato per quei documenti la cui diffusione può comportare un pregiudizio concreto in ordine alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Inoltre, il diritto è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato o nei casi di esclusione individuati dall’art. 24 della L. 241/1990 (a titolo di esempio, procedimenti tributari, procedimenti selettivi psicoattitudinali ecc.).

In sintesi, l’accesso civico generalizzato è negato qualora contravvenga alla regole di tutela della privacy, in particolare perciò che concerne dati sensibili (opinioni politiche, convinzioni filosofiche e morali, abitudini sessuali, stato di salute); negli altri casi, il diritto di accesso viene valutato caso per caso, anche in relazione alle eventuali opposizioni del controinteressato. In questo contesto, l’accesso può essere autorizzato con l’oscuramento dei dati la cui diffusione può arrecare un pregiudizio, anche potenziale, ad un terzo soggetto.

In definitiva, la differenza tra accesso civico generalizzato e accesso agli atti ex lege 241/1990 si riassume in questo modo: mentre gli atti a cui si accede per la tutela di un interesse giuridico (secondo la disciplina della L. 241/1990), sono interamente conoscibili nella loro completezza laddove il richiedente abbia un titolo legittimante alla visione degli atti, salvi i casi di esclusione previsti dalla legge, quelli a cui si accede tramite l'accesso generalizzato possono essere parziali laddove vi sia la necessità di tutelare un interesse giuridico, pubblico o privato, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge. Se il richiedente l'accesso civico, a cui viene negata la richiesta, ritiene comunque di avere diritto al pieno accesso (per la tutela di un proprio interesse giuridicamente rilevante), può comunque presentare domanda precisandone le motivazioni e gli interessi da tutelare in relazione ai documenti richiesti, oppure presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione, al Garante della Privacy, al TAR (vedi "note").

 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Settore Comunicazione, Informazione, Innovazione - Ufficio Innovazione/Sponsor - e-mail: informazione@comune.castellanza.va.it. - Tel. 0331526256

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.256 e-mail informazione@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Colombo

 

Cosa occorre

La domanda di accesso civico generalizzato, redatta preferibilmente compilando l’apposito modulo, può essere inoltrata telematicamente tramite e-mail pec o e-mail ordinaria oppure tramite i canali tradizionali (posta o consegna al protocollo). La legge prevede che la domanda possa essere inviata all'ufficio che detiene i documenti, all’Urp o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; per comodità organizzativa, è opportuno inviare le richieste all’indirizzo informazione@comune.castellanza.va.it o alla pec comune@pec.comune.castellanza.va.it

E’ importante che la domanda sia circostanziata e dettagliata, posta cioè in modo tale da individuare immediatamente il dato o il documento o l’informazione “con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto” (punto 4.2 delle Linee Guida dell’Autorità Anticorruzione, vedi più sotto).

Una volta ricevuta la domanda, il comune esamina la documentazione individuando eventuali controinteressati, a cui va comunicata la richiesta di accesso ad atti che li riguardano. Il controinteressato ha tempo 10 giorni per presentare eventuali opposizioni, che verranno valutate alla luce della disciplina di legge. Qualora le opposizioni venissero accolte in tutto o in parte, l’accesso può essere negato oppure limitato (tramite oscuramento e stralcio) ai dati e documenti la cui diffusione non costituisce un pregiudizio concreto ai diritti del controinteressato. La limitazione del dato può avvenire anche in uno dei casi di esclusione se la necessità di tutela riguarda solo una parte degli atti. Nel caso in cui le opposizioni venissero rifiutate, il Comune informa il controinteressato del rigetto delle sue osservazioni e procede all’evasione della richiesta di accesso non prima di 15 giorni dal ricevimento, da parte del controinteressato, della relativa comunicazione.

 

Quanto costa

Come espressamente previsto dalla legge, l Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

Quanto tempo ci vuole

La richiesta viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, differibile di ulteriori 30 giorni in caso di particolare complessità istruttoria. Nel caso sia necessario rivolgersi al controinteressato, il termine viene sospeso per 10 giorni. Se il controinteressato si oppone all’accesso ma il Comune, a norma di legge, decide di procedere ugualmente, l’evasione della richiesta non può avvenire prima che siano trascorsi ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento da parte del controinteressato della comunicazione di rigetto delle sue deduzioni.

 

Nota bene

  • L’autorità anticorruzione, in linea con quanto stabilito dalla legge (c. 6 Art. 5 bis), con propria determinazione n. 1309 del 28.12.2016 ha emanato delle “L inee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusionie dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” in cui sono analizzati nel dettaglio i principi e la finalità del FOIA, oltre ai casi specifici di esclusione e ai meccanismi di tutela.
  • Restano sottoposte all’attuale disciplina, anche in termini di costi di riproduzione e diritti di segreteria, le domande presentate ex lege 241/1990 per l’accesso ai documenti amministrativi, alle pratiche edilizie e ai rapporti di incidenti stradali.
  • Come specificato dalle Linee Guida, non sono ammissibili domande generiche o meramente esplorative. Inoltre, l’amministrazione non è tenuta all’elaborazione di dati.
  • In caso di diniego totale o parziale o di inosservanza dei termini di evasione del procedimento il richiedente può chiedere entro 20 giorni il riesame della decisione al responsabile della prevenzione della corruzione o al Garante per la protezione dei dati personali (qualora il diniego si riferisca alla tutela dei dati personali). Contro le decisioni dell’amministrazione il richiedente ha comunque facoltà di presentare entro 30 giorni dalla decisione stessa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
 

Riferimenti normativi

Moduli e documenti