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Diritto di interpello

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Costi
  5. Tempi
  6. Note
  7. Norme e documenti

Che cos'è

Il D.Lgs. 156/2015 ha innovato l'istituto dell'interpello, cioè la facoltà del cittadino di presentare una richiesta di chiarimenti e informazioni in materia tributaria prima che l'amministrazione applichi nei suoi confronti un comportamento fiscalmente rilevante, estendendone l'efficacia anche agli enti locali.

il comune di Castellanza ha quindi approvato il 25.11.2016 il "Regolamento sul diritto di interprello" che disciplina modi e tempi della presentazione delle domande.

Come già previsto dallo Statuto del Contribuente (L. 212/00) che ha istituito il diritto di interpello, gli interessati possono presentare le istanze per avere delle rispote scritte e motivate su casi concreti e personali, in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di determinate disposizioni di legge o per dimostrare l'assenza di effetti elusivi in presenza di fattispecie particolari.

Il ricorso al diritto di interpello è escluso se l'applicazione della norma tributaria è chiara anche per via della presenza di istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tal caso, il Comune invia al richiedente le istruzioni già diffuse con invito ad ottemperare.

 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Settore Economico Finanziario - Ufficio Economato tel. 0331 526.266 / 235 e-mail tributi@comune.castellanza.va.it - Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.233 e-mail amoreni@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento : pa Anna Moreni

 

Cosa occorre

La domanda di interpello si presenta in carta libera anche in modalità elematica inviando una e-mail PEC all'indirizzo del comune comune@pec.comune.castellanza .it o direttamente a quello del servizio economato tributi.castellanza@anutel.it. E' possibile anche inviare una e-mail ordinaria agli indirizzi tributi@comune.castellanza.va.it oppure amoreni@comune.castellanza.va.it. E' comunque possibie presentare domanda con le modalità tradizionali tramite consegna a mano all'ufficio protocollo oppure con raccomandata del servizio postale.

La domanda deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

  1. i dati identificativi del richiedente, compreso il codice fiscale e/o partita IVA;
  2. l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante e dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e deve essere inviata la risposta;
  3. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  4. le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;
  5. l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  6. la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.

Alla domanda deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune, rilevante ai fini della risposta. Nel cas in cui la domand si aincompleta degli elementi sopra elencati, il comune invita a provvedere ad integrare i dati entro 30 giorni. iltermine per la risposta decorre dal ricevimento delle integrazioni.

La domanda non è ammissibile nei seguenti casi:

  1. manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  2. non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
  3. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
  4. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  5. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  6. il contribuente, invitato ad integrare l’istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

L'inammissibilità della domanda viene comunicata per iscritto tramite PEC o raccomandata.

 

Quanto costa

La presentazione della domanda e l'istruttoria non comportano costi.

 

Quanto tempo ci vuole

Il comune risponde alle richieste con lettera scritta e motivata via PEC o raccomandata entro il termine di 90 giorni, differibile una sola volta di 60 giorni in caso di particolari necessità istruttorie. Nel caso in cui la domanda non contenga tutti gli elementi necessari allo svolgimento dell'istruttoria, il contribuente ha tempo 30 giorni per presentare ulteriori integrazioni osservazioni e/o documenti; il  termine per la risposta decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni. Se la risposta non arriva entro il termine massimo previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente.

 

Nota bene

  • La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione (art. 5 comma 1 del Regolamento).
  • La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che presenta l'interpello limitatamente al caso concreto di cui si richiede l'esame e si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie, salvo modifiche normative. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo.
  • Le risposte alle istanze di appello non sono impugnabili.
 

Riferimenti normativi

Documenti